Cosa prevede la legge per ricevere l’assegno di accompagnamento, chi sono i beneficiari e cosa potrebbe cambiare? Tutte le novità
Quando si parla di Assegno di accompagnamento si fa riferimento ad una legge datata 1980, nello specifico la numero 18 dell’11 febbraio, promulgata dall’allora presidente della repubblica Sandro Pertini previa approvazione da parte di Camera e Senato. L’indennità è rivolta a mutilati ed invalidi civili totalmente inabili in seguito a varie affezioni psichiche o fisiche elencate negli negli articoli 2 e 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118.
L’indennità di accompagnamento a carico dello Stato è destinata alle persone con invalidità al 100% con impossibilità a deambulare o compiere altri gesti quotidiani senza la presenza fissa di un accompagnatore.
L’indennità spetta anche ai minorenni e ai ciechi assoluti ma non agli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto (con pagamento della retta a carico dello Stato).
Assegno di accompagnamento, a chi è rivolto e come si ottiene
Nel corso degli anni l’Inps e la Cassazione hanno fornito ulteriori delucidazioni e chiarimenti in merito alle condizioni per ottenere l’assegno. Ad esempio, quando c’è un ricovero, la sospensione dell’assegno è prevista qualora i periodi di degenza superino i 30 giorni e quando la retta-base sia a totale carico di un ente o struttura pubblica anche nel caso in cui vengano effettuati versamenti supplementari da pare dei parenti. Un day hospital invece non influirà sulla spettanza dell’assegno.
Occorre aggiungere che oltre ai requisiti sanitari, i cittadini devono risiedere stabilmente in Italia e che l’assegno viene erogato indipendentemente dall’età e dal reddito personale. Per l’anno 2023 l’importo dell’assegno è di 527,16 euro ovvero di 6.325,92 euro l’anno. Non è prevista imposizione fiscale su questa somma erogata in dodici mensilità e senza tredicesima (l’assegno mensile di invalidità al contrario la prevede).
L’importante è che entro il 31 marzo di ogni anno, con il Modello Invalidità Civile Ricovero-ICRIC), si dichiari di non essere ricoverato in un istituto a titolo gratuito. Inoltre se la persona riceve altre provvidenze economiche non potrà ottenere l’assegno di accompagnamento. Invece esso è cumulabile con la pensione di inabilità e con le indennità di accompagnamento per ciechi totali o parziali.
Chi ha meno di 67 anni può ottenere anche la pensione di invalidità civile purché il reddito sia inferiore a 17.050,42 euro annui. Il riconoscimento dell’Assegno di accompagnamento è previsto anche per i malati oncologici nel corso del periodo delle cure chemioterapiche e radioterapiche come stabilito da una Sentenza della Cassazione n. 25569/2008.
La richiesta del sussidio prevede anzitutto il rilascio del certificato medico introduttivo da parte del medico di base. Questo accerterà il grado di invalidità. Seguirà la presentazione della domanda all’Inps, entro 90 giorni dalla data di rilascio del certificato medico, per via telematica. Il sussidio non influisce sul diritto di svolgere un’attività lavorativa, pertanto con l’Assegno di accompagnamento si può continuare a lavorare.