Un ambito indubbiamente molto particolare. Il timore di vedersi pignorata la pensione minima. Quanto ne sappiamo?
Possiamo immaginare, stando a ciò che vediamo intorno a noi che i percettori di assegno sociale, la classica pensione minima, nella stragrande maggioranza dei casi vivono, di fatto, di quell’unica entrata di natura finanziaria. Esistono casi in cui, certo, la pensione minima nasconde tutt’altra situazione economica, ma parliamo di percentuali davvero irrisorie. In ogni caso cosa succede se questo tipo di forma di sostentamento dovesse correre il rischio di essere pignorata?
Una opzione purtroppo per niente remota. La possibilità concreta che un cittadino per pendenze varie di svariato tipo possa ritrovarsi, di fatto, con la pensione pignorata. In quali casi però ciò è possibile? Questo è quello che ci si chiede spesso, andando a ipotizzare nella fattispecie particolari eventuali situazioni.
In ogni caso è giusto chiarire anche cosa si intende, per esempio, con pensione minima, perché nei fatti è di quello che si parla. Possibile pignorare l’importo minimo potenzialmente percepito da un qualsiasi pensionato?
Quando parliamo di soglia minima facciamo riferimento agli importi versati a quei cittadini che per questioni di sopraggiunta età hanno diritto ad accedere ad un trattamento pensionistico anche in assenza del numero necessario di contributi. In questo caso, tali cittadini, otterranno un contributo mensile di poco meno di 500 euro. Parliamo in ogni caso di una cifra realisticamente irrisoria.
A questo punto andiamo quindi a scoprire cosa, rispetto a questo tema, comunica l’Inps in merito anche soprattutto alle ultime disposizioni dei vari governi. Attraverso il sito web dell’Istituto nazionale di previdenza sociale è possibile leggere la circolare di riferimento, numero 38 del 3 aprile 2023 che di fatto recita quanto segue:
“L’articolo 21-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti bis), inserito, in sede di conversione, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, ha modificato il limite di impignorabilità delle pensioni di cui al settimo comma dell’articolo 545 del c.p.c., prevedendo che: “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
Le novità introdotte dal citato decreto-legge n. 115/2022 si pongono su due piani:
L’istituto insomma chiarisce quelle che sono le possibilità, insomma, che un ipotetico pignoramento della pensione possa andare ad incidere in modo assolutamente drammatico anche in quei casi in cui il soggetto in questione percepisca la soglia minima di pensione, stabilita in circa 500 euro. In ogni caso, a questo punto le idee dovrebbero essere, per gli italiani, molto più chiare.