Quota 103, molti contribuenti che ne hanno diritto, si chiedono quanto dovranno aspettare se aderiscono, per la liquidazione del TFS. Vediamo insieme cosa ha stabilito l’Inps su questa misura.
Quota 103 è una misura di anticipo pensionistico introdotta dal governo Meloni nell’ultima legge di bilancio 2023. Si tratta di uno scivolo che secondo le stime fornite dal Ministero, riguarda circa cinquantamila lavoratori nati tra il 1960 e il 1961.
Quota 103 consente a questa categoria di lavoratori, di poter andare anticipatamente in pensione, senza dover subire delle penalizzazioni sull’assegno di una certa entità.
Permette infatti, se si soddisfano le condizioni richieste di poter andare in pensione cinque anni prima del previsto. Per entrare in Quota 103 occorre però avere almeno 62 anni di età, e un minimo di 41 anni di contributi. Inoltre, tutti i contribuenti che nel corso della loro gestione previdenziale hanno maturato il diritto ad un assegno pari o superiore a 2.840 euro lordi al mese, non subiranno, a differenza di quanto successo con altri anticipi pensionistici, alcuna penalizzazione al raggiungimento dei requisiti ordinari.
Quota 103, come funzionano le finestre temporali di attesa per i lavoratori
Nel momento in cui si compiono infatti i 67 anni di età previsti dalla legge come requisiti minimo anagrafico per la pensione, l’assegno verrà erogato in forma piena, e decadono dunque le penalizzazioni sull’importo che si possono subire nei primi cinque anni.
Quando la domanda viene accettata, per i lavoratori dipendenti e autonomi viene prevista una finestra temporale di attesa. Dovranno infatti passare tre mesi da quando si sono maturati i requisiti, affinché Quota 103 possa attivarsi. La durata temporale d’attesa è oltretutto più lunga per i dipendenti pubblici, che dovranno invece attendere sei mesi, a partire dal giorno in cui hanno raggiunti i requisiti previsti. Quali sono ad esempio le finestre temporali di attesa previste quest’anno per chi ha maturato i requisiti entro il 31 Dicembre del 2022? La prima finestra temporale nel 2023 per lavoratori dipendenti e autonomi, scatta il primo 1 Aprile 2023. Per i dipendenti pubblici, inizia invece il 1 Agosto 2023.
Finestre temporali d’attesa diverse per chi lavora nel mondo della scuola
Diverso invece il discorso per chi lavora nel mondo della scuola. In questo caso infatti, nel momento in cui ad esempio un insegnante matura i requisiti previsti per Quota 103, la finestra temporale di attesa coincide sempre con l’inizio del nuovo anno scolastico.
E questo naturalmente, al fine di evitare che il richiedente possa andare in pensione nel corso dell’anno, mettendo in difficoltà i piani di formazione didattici.
Quota 103, quanto dovrà aspettare chi aderisce per ricevere il TFS
La cattiva notizia per molti contribuenti che possono rientrare in questa misura, è che purtroppo, com’era già capitato con Quota 100 e Quota 102, anche in questo caso ci saranno notevoli ritardi per l’ottenimento del TFS.
Solitamente, l’Inps si riserva un periodo di attesa che può arrivare a 12 mesi per la liquidazione del trattamento di fine servizio, nel caso in cui venga richiesto al raggiungimento dei 67 anni di età, e dunque alla pensione di vecchiaia. Se invece il lavoratore ha deciso di utilizzare l’uscita pensionistica anticipata, chiedendo contestualmente anche la liquidazione del TFS, l’attesa può arrivare fino a 24 mesi in base all’anzianità.
Se la liquidazione del TFS supera i 50mila euro, cambiano le modalità di erogazione
Ma dunque, quando deve aspettare ad esempio il lavoratore che sfrutta Quota 103 a 62, uscendo dal mondo del lavoro cinque anni prima del previsto? La risposta è sei anni, o sette anni, a seconda dei casi. Non è possibile infatti ritirare il TFS, se non attraverso il prestito ponte bancario, prima dei 67 anni di età, a cui vanno aggiunti uno, due anni, a seconda dei casi, come finestra temporale di attesa.
C’è poi un ulteriore ostacolo in tal senso per il contribuente. Nel caso infatti in cui il suo TFS supera ad esempio la cifra di 50 mila euro, i tempi di attesa possono prolungarsi. Fino alla somma di 50mila euro, l’Inps si riserva di erogare l’importo spettante in un’unica soluzione, secondo i tempi previsti.
Ma se si supera questa cifra, le modalità e i tempi di erogazione cambiano. Fino all’importo massimo di 100mila euro, l’Inps erogherà il dovuto al lavoratore in due singole rate, a distanza di 12 mesi l’una dall’altra. Su tutti gli importi di liquidazione TFS superiore a 100mila euro, le rate invece diventeranno tre, a distanza sempre di 12 mesi l’una dall’altra.