Chi ritiene i finestrini un elemento marginale della vettura dovrà ricredersi. Anche il Codice della Strada ne tiene conto…
L’approssimarsi della stagione primaverile significa che, di qui a breve, toccherà probabilmente fare i conti con i primi accenni delle alte temperature. Sempre che, anche quest’anno, il meteo decida di attenersi al luogo comune sulla scomparsa delle mezze stagioni.
Il che, chiaramente, durante la guida finirà per ripercuotersi inevitabilmente sull’abitudine, di prassi per ogni guidatore, di tirar giù il finestrino. Questo, almeno, finché non farà abbastanza caldo da richiedere l’intervento dell’aria condizionata. Tuttavia, anche i gesti più ordinari, come abbassare il finestrino della propria auto, rientrano nella regolamentazione del Codice della Strada. E non adeguarsi alle regole preiste dalla normativa sulla circolazione stradale potrebbe rivelarsi estremamente deleterio per le nostre tasche. Così come per l’immacolatezza del nostro stock di punti sulla patente di guida. Per quel che riguarda i finestrini, a ogni modo, quel che abbiamo ritenuto opportuno in qui, non è stato altro che il ricordarsi di chiuderli al momento di lasciare l’auto.
Tale accorgimento, però, rientra in un quadro normativo decisamente più ampio. E non solo in un’ottica di prudenza. Difficile che qualcuno di noi abbia abbastanza dimestichezza giurisprudenziale per riuscire a ricordare i ari articoli del Codice della Strada. Anche per questo, non di rado, qualche contravvenzione non viene compresa nell’immediato, in quanto corrispondente a cavilli giuridici dei quali non si può essere a conoscenza, almeno non nel dettaglio. Potrebbe essere il caso dell’articolo 158 comma 4, nel quale si a (anche) riferimento alla gestione dell’abitudine dei finestrini all’interno del veicolo.
Attenzione massima ai finestrini: cos’è che il Codice non consente
Apparentemente, alzare o abbassare il finestrino della propria auto potrebbe non risultare un gesto decisivo nell’economia della guida. Almeno non oltre il semplice atto di arieggiare l’abitacolo o, viceversa, ripararlo dai attori esterni. Tuttavia, la normativa esplicata nell’articolo 158 mette alla berlina un comportamento che, pur ritenuto sostanzialmente ininfluente dal guidatore, risulterebbe in qualche modo un illecito rispetto alle regole del Codice della Strada. Direttamente connesso, peraltro, ai requisiti di prudenza di cui si parlava poc’anzi. Nel passaggio, infatti, viene spiegato come la dimenticanza del finestrino aperto quando la vettura è ormai parcheggiata, contravviene una disposizione legislativa.
L’infrazione, in pratica, sorge nel momento in cui il finestrino viene dimenticato aperto durante la sosta del veicolo, in quanto il proprietario non avrà adottato le necessarie precauzioni contro eventuali furti. E attenzione, perché non si tratta di una dimenticanza di poco conto, in quanto subentra un preciso richiamo alla responsabilità, con sanzioni, in caso di infrazioni, comprese tra 42 e 173 euro. Con riduzione preista qualora il parcheggio irregolare fosse dovuto ad altri veicoli. Occhio, quindi, a sottovalutare il ruolo dei finestrini. Anche perché la loro incidenza potrebbe estendersi anche al consumo del veicolo. Non tutti sanno, infatti, che in una guida a velocità più sostenuta tenere il finestrino chiuso aiuterà a ridurre l’effetto zavorra sull’auto e, di conseguenza, ad ammortizzarne lo sforzo. Altro che dettagli…