Se nel matrimonio non si consumano rapporti sessuali scatta l’addebito. La giurisprudenza non ha dubbi e le sentenze parlano chiaro.
Seppur non indicati espressamente tra i dover matrimoniali, i rapporti intimi sono alla base di una relazione e se non osservati scatta un addebito.
Il detto tra moglie e marito non mettere dito non riguarda la Giurisprudenza. La Legge infatti, si “immischia” negli affari di coppia non solo con riferimento a problematiche serie ma anche a questioni di sesso. I rapporti intimi tra coniugi sono messi sotto la lente di ingrandimento nell’ambito normativo non certo in merito alla qualità – chissà se prima o poi si arriverà anche a questo – ma al numero di volte che ci si concede al partner. Il Codice Civile non elenca esplicitamente il dovere di avere rapporti tra i doveri del matrimonio ma ci pensa la Giurisprudenza a colmare il vuoto. Fare l’amore è un obbligo – certo senza imposizioni, forza o ricatto sennò si cadrebbe nella violenza sessuale – e un’eventuale inosservanza comporterebbe un addebito. Obbligo e imposizione, il limite è molto flebile ma le sentenze non lasciano dubbi.
Matrimonio e rapporti sessuali, ci sono “regole” da rispettare altrimenti…
La domanda a cui la Cassazione risponde è se qualora il matrimonio fosse senza sesso si avrebbe diritto o meno all’assegno di mantenimento. Partiamo dal presupposto che la maggior parte degli annullamenti di un matrimonio è legata all’assenza di rapporti intimi. Ogni coniuge può ricorrere alla Sacra Rota per fare domanda di nullità. La sentenza ecclesiastica, poi, dovrà essere omologata dalla Corte d’Appello territorialmente competente. Solo in questo modo la pronuncia avrà anche valore legale e il matrimonio potrà essere considerato effettivamente sciolto. Condizione necessaria è avviare il rito ecclesiastico e l’omologa prima della conclusione di tre anni di convivenza.
Una volta definita la risoluzione del matrimonio nessuno dei due coniugi avrà diritto all’assegno di mantenimento. Questo perché l’annullamento ha carattere retroattivo. L’unione sparisce, è come se non ci fosse mai stata e, di conseguenza, chiedere l’assegno divorzile non ha fondamenta.
E se “l’astinenza” inizia successivamente?
Scopriamo ora cosa accade se superati i tre anni di convivenza venissero progressivamente ad azzerarsi i rapporti sessuali tra marito e moglie. La sentenza ecclesiastica non sarebbe ammissibile. L’unica strada è la separazione e poi il divorzio seguendo la Legge italiana. Ci potrà essere consensualità con accordo convalidato dal Tribunale oppure l’avvio di una causa giudiziale in assenza di accordo.
Ed ecco che l’iter di separazione e divorzio potrebbe portare l’addebito per il coniuge che non vuole avere rapporti sessuali senza una giustificazione plausibile. L’ex potrebbe far ricadere la fine del matrimonio sul coniuge che si rifiuta di fare l’amore con conseguente perdita per quest’ultimo del diritto di mantenimento e dei diritti successori.
Chi ottiene la separazione potrà richiedere il mantenimento solo se la condizione economica in cui versa non consente di mantenersi autonomamente.
Un amante quale implicazioni avrebbe sulla fine del matrimonio
Un coniuge non vuole avere rapporti sessuali. L’altro decide di trovare un amante che soddisfi le sue necessità. Come inciderà sulla fine del matrimonio e sulla sentenza di divorzio? L’ex che si astiene, tradito, può rifiutarsi di dare il mantenimento? Ebbene per la Cassazione la risposta è no. Il tradimento del marito o della moglie che non vuole rapporti intimi è concesso senza giustificazione dato che l’adulterio è conseguente ad una scelta del coniuge non contemplata dalla Giurisprudenza, decidere di non fare sesso con il partner.