Legge 104, molti si chiedono se i permessi ottenuti con questo beneficio, risultino utili per il calcolo dell’anzianità di servizio. Vediamo cosa dice la legge in merito.
Grazie alle agevolazioni a cui hanno diritto i titolari di 104, tutti i caregiver, che si occupano di assistere familiari e conviventi affetti da disabilità, hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro per motivi assistenziali senza vedersi decurtata una parte della retribuzione giornaliera.
I permessi legge 104 a disposizione dell’avente diritto, sono concessi fino ad un massimo di tre al mese. Ma possono anche essere ulteriormente frazionati in ore, consentendo al lavoratore di non assentarsi per una giornata intera se non lo ritiene conveniente. Naturalmente, per accedere a questi benefici, è necessario che la patologia di cui si soffre venga riconosciuta formalmente dallo stato. E questo avviene nelle Asl presenti sul territorio. Qui infatti deve recarsi il cittadini per vedersi certificata la sua condizione clinica.
La valutazione sarà fatta da una commissione medica apposita. Inoltre, nel caso in cui si presenti domanda per sostenere la visita, e non viene fissato un appuntamento dopo 45 giorni dall’invio della richiesta, il contribuente ha il diritto a vedersi rilasciato un certificato provvisorio. Questo limite temporale diminuisce sensibilmente se il soggetto richiedente dichiara di soffrire di patologie oncologiche.
In questo caso infatti, può ottenere un certificato provvisorio, già dopo 15 giorni dall’inoltro della domanda, a cui non segue una celere risposta. Naturalmente, nel momento in cui avrà la possibilità di prendere in carico la vista, la ASL convocherà il richiedente per dare luogo all’accertamento sanitario definitivo.
Sono però tanti i contribuenti che spesso si chiedono se questi tre giorni di permesso mensile a cui dà diritto la 104, sono retribuiti e diano oltretutto diritto ai contributi. A chiarificare questo aspetto, è stata la legge numero 423 del 1993. In questa viene in primo luogo stabilito che questi tre giorni di permesso sono da intendersi come retribuiti da parte del datore di lavoro. Sette anni dopo, il decreto legge numero 53 del 2000 ha introdotto poi un cambiamento molto importante. Si è infatti stabilito per legge che questi tre giorni di permesso mensile, sono anche coperti da contribuzione figurativa.
Con “contributi figurativi” si intendono tutti i contributi che il datore di lavoro è tenuto a versare all’Inps. Una categoria che comprende contributi integrativi, soggettivi e anche quelli versati. La contribuzione figurativa per questi tre giorni di permesso mensile con legge 104, può essere utilizzata sia nella maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, ma anche nel determinare l’importo dell’assegno. Il quadro normativo cambia invece nel caso in cui parliamo dei permessi giornalieri a cui hanno diritto il lavoratore disabile, o il genitore di un bambino disabile sotto i tre anni di età.
Questi permessi nascono proprio per permettere al lavoratore di assentarsi anche solo una, due ora al giorno. Se però l’orario di lavoro è inferiore alle sei ore giornaliere, il lavoratore può prendere al massimo una sola ora di permesso. Per questa tipologia di permessi, è prevista la contribuzione figurativa. Questa differenza che abbiamo appena illustrato, è stata anche chiarita da una circolare Inpdap numero 34 del 2000.
Nel documento viene fatta una distinzione fondamentale. I permessi mensili concessi dalla 104, vengono retribuiti e inseriti nel calcolo per il raggiungimento dell’anzianità di servizio. I permessi che orari per lavoratori disabili o genitori di bambini al di sotto dei tre anni di età, vengono anch’essi retribuiti e calcolati nel raggiungimento dell’anzianità di servizio. Per quanto poi riguarda i dipendenti pubblici, questi non hanno diritto alla contribuzione figurativa. E questo perché risultando i permessi regolarmente retribuiti, scatta in automatico la copertura contributiva. C’è poi un’altra disposizione molto importante in tal senso nel testo: ” In alternativa all’astensione facoltativa fino al terzo anno di età la legge n. 104/92 concede, poi ai genitori, due ore di permesso giornaliero retribuito che rientrano nel regime di contribuzione ordinaria”.
In ultimo, viene specificato nella circolare che i tre giorni mensili di permesso con legge 104, non possono in alcun modo rientrare come “giorni utili” ai fini del calcolo dei compensi incentivanti.