L’assegno di mantenimento non dovrà essere corrisposto ai figli per tutta la vita. Arrivati ad una certa età il diritto decade.
In caso di separazione o divorzio, il Giudice obbliga uno dei due genitori ad erogare mensilmente un assegno di mantenimento all’ex partner per i figli.
Generalmente quando una coppia con figli si separa il Giudice tende a far rimanere i bambini insieme alla madre accordando al padre le visite o lasciando che i genitori decidano autonomamente come dividersi il tempo con i figli. Stabilisce anche che venga corrisposto un assegno di mantenimento per soddisfare le esigenze della prole. Quasi mai, però, viene indicato per quanto tempo la somma definita dovrà essere erogata. Fino alla maggiore età? Finché i ragazzi non trovano un lavoro? In generale si tende a prendere come traguardo l’indipendenza economica o la ricerca di un lavoro dopo aver finito gli studi. La Legge, però, dice che l’obbligo di mantenimento non può durare per tutta la vita. Sarebbe perfetto per il figlio stare in panciolle mentre il padre paga ma ciò non è ammissibile per la giurisprudenza.
Un’età precisa definita dalla normativa non c’è. Secondo la Cassazione spetta al Giudice valutare caso per caso e definire la giusta sentenza con riferimento a quello specifico contesto presentato. Le variabili da considerare saranno l’età del figlio, il percorso di studi, le esigenze, i motivi per i quali servono ancora gli alimenti. Nonostante questa direttiva, l’assegno non può essere corrisposto per sempre.
La Cassazione afferma che ci sono limiti da non superare e che ad un certo punto il ragazzo/ragazza dovrà accettare un lavoro anche se non in linea con il proprio profilo professionale. Arriva un tempo, dunque, in cui rendersi indipendenti e dire addio al sostegno economico (un po’ come per il Reddito di Cittadinanza). Ma qual è questa soglia invalicabile?
Diverse sentenze della Cassazione hanno definito come limite i 30/35 anni. Entrando ancor più nel particolare, negli ultimi anni si è stabilita la soglia dei 34 anni come la linea che demarca la differenza tra giusta causa e colpevolezza del figlio. Prima dei 34 anni può essere accettabile che non si sia ancora raggiunta l’indipendenza economica. Dopo i 34 anni l’inoccupazione del ragazzo è considerata legata alla sua mancanza di volontà di attivarsi per trovare un lavoro. Non conta la crisi economica, la mancanza di posti di lavoro, l’impossibilità di trasferirsi per giustificare il diritto al mantenimento. Le offerte di lavoro non mancano e a 35 anni non si avrà più diritto agli alimenti del padre.
Una puntualizzazione, i 34 anni sono un’età indicativa ma un giudice può accordare la decadenza del diritto dell’assegno di mantenimento anche prima se lo ritiene opportuno. Può accadere, ad esempio, se il figlio rifiuta offerte di lavoro, smette gli studi ma non cerca un’occupazione, trova lavoro ma poi si licenzia o frequenta l’università senza impegno e senza dare esami.