Il Bonus contributi viene riconosciuto, previa richiesta, a particolari categorie di contribuenti. Con tempi precisi di erogazione.
Un beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, noto come “Bonus contributi”. È quanto previsto a favore di una particolare categoria di lavoratori in base alla legge 23 dicembre 2000.
Il beneficio, nello specifico, viene concesso ai lavoratori sordomuti e degli invalidi per cause differenti. La decorrenza risale all’anno 2022 ma il riferimento dei beneficiari, a livello legislativo, risale a disposizioni precedenti. Per i sordomuti, ad esempio, il parametro normativo è quello della legge n. 381 del 26 maggio 1970. Per quanto riguarda gli invalidi di differente natura, risulta requisito base una percentuale pari o superiore al 74%, oppure riconducibile alle prime quattro voci della Tabella A del Testo Unico in materia di pensione di guerra, come da DPR 30 dicembre 1981. In buona sostanza, la contribuzione figurativa viene concessa fino a un limite massimo di cinque anni per ogni anno di servizio svolto presso pubbliche amministrazioni o enti privati. Con la condizione di un’utilità finalizzata esclusivamente al fine del conseguimento del diritto a pensione e anzianità contributiva.
La maggiorazione sarà quindi destinata non a conseguire ma a perfezionare i requisiti base per il diritto alla pensione. Con riferimento evidente ai requisiti contributivi. Questo perché la maggiorazione del periodo di servizio svolto non sarà configurata come accreditamento di contributi su posizione assicurativa, in quanto attribuita al momento della liquidazione della pensione. Per quanto i riguarda i periodi di lavoro inferiori a un anno, la maggiorazione sarà riconosciuta in misura proporzionale, ovvero tramite aumento di un sesto del numero delle settimane di lavoro effettivamente svolte.
Il Bonus contributi, quindi, viene indirizzato verso precise categorie di beneficiari. Per quel che riguarda il calcolo delle quote di pensione, il parametro sarà quello retributivo. La maggiorazione di anzianità contributiva spetterà per quei periodi di attività prestati in modo effettivo, escludendo quelli coperti da contribuzione volontaria o figurativa. Esclusi anche i periodi derivati dal riscatto in contesti al di fuori dell’attività lavorativa. A tal fine, però, va ricordato che figureranno come validi i periodi di contribuzione facenti riferimento a un’attività lavorativa come dipendenti di pubbliche amministrazioni ma anche aziende private o cooperativi, a patto che siano svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto, anche se dovesse figurare prima dell’1 gennaio 2002.
Attenzione ai tempi della richiesta. Il beneficio, infatti, sarà riconosciuto previa richiesta, in modo contestuale alla domanda di pensionamento. Alla quale, andrà corredata la documentazione inerente alle condizioni sanitarie che, per legge, costituiscono requisito base. La domanda andrà presentata al datore di lavoro solo per gli iscritti alla gestione esclusiva ex INPDAP. Costoro dovranno presentare istanza in continuità di attività lavorativa. La legge 241/1990 stabilisce in 30 giorni i tempi necessari per l’emanazione dei provvedimenti, con possibili variazioni solo in presenza di casistiche particolari (indicati in un’apposita tabella messa a disposizione dall’Inps).