Poche differenze ma sostanziali tra TFR e TFS. Con quest’ultimo che permetterà un anticipo in forma prioritaria ma solo a determinate condizioni.
Qualcuno l’ha denominata “indennità di buonuscita”. Il che definisce in modo abbastanza marcato le differenze con quella che, spesso, viene considerata una misura simile.
Il Trattamento di Fine Servizio, o TFS, è regolato dal Dpr 1032/73. Nello specifico, si prevede una somma di denaro erogata una tantum al lavoratore nel momento in cui termina il suo servizio presso un impiego nel settore pubblico. Come il Trattamento di ine rapporto (TFR), anche il TFS viene liquidato alla cessazione del rapporto di lavoro e sulla base di somme accantonate dal lavoratore nel corso della sua vita professionale presso la medesima azienda. L’erogazione figura, di fatto, come la liquidazione per dipendente. In entrambi i casi, la legge che regola i trattamenti consente l’accesso a un anticipo che, chiaramente, sarà rimosso dalla quota spettante maturata fin lì. Tanto per il TFS quanto per il TFR, il diritto all’incasso della quota sussiste in qualunque caso a monte della cessazione del rapporto di lavoro.
Si trattasse di dimissioni, licenziamento o pensione, al dipendente spetterà la propria buonuscita per intero. A meno che, come detto, non abbia fatto ricorso a una richiesta che rientra anch’essa nei propri diritti. Ovvero quella dell’anticipo. Di recente, per il TFS è stata disposta una leggera revisione della normativa, volta a semplificare l’accesso alle somme richieste. Innanzitutto, va ricordata l’approvazione della richiesta di proroga (tramite decreto) della convenzione ABI, inerente alla liquidazione del TFS in forma anticipata ai dipendenti statali. Un passaggio importante visto che consentirà di conseguire il trattamento in forma immediata, saltando i meccanismi burocratici. Con qualche limitazione però.
L’anticipo rapido al TFS sarà dunque concesso a coloro che ne faranno apposita richiesta. Sono però necessarie alcune condizioni vincolanti, non solo come requisiti ma come prerogative base per la richiesta stessa. Nella fattispecie, potranno presentare debita istanza tutti coloro che richiederanno un importo massimo di 45 mila euro, con un tasso agevolato pari allo 0,4%, e che lo faranno verso banche convenzionate aderenti all’Accordo Quadro. Quello scaduto il 30 giugno 2022 e rinnovato con la suddetta proroga. Un’estensione temporale non scontata, tanto che le pratiche non evase entro la data di scadenza erano state congelate, per poi ripartire solo a seguito del prolungamento disposto con ABI. Chi risponderà a tali requisiti, in sostanza, potrà non solo inoltrare richiesta ma anche disporre dell’anticipo senza lungaggini.
Concretamente, il vantaggio si ferma qui. Per il resto, infatti, l’anticipo sul TFS non sarà diverso rispetto a quello richiesto da qualsiasi altro dipendente. Non è comunque da sottovalutare né la celerità dell’erogazione né la possibilità di beneficiare di un tasso agevolato simile, visto che qualora si decidesse di richiedere un anticipo in banche non convenzionate, la percentuale potrebbe arrivare anche al 4%. Va da sé che per richiedere l’anticipo andranno rispettate le altre formalità previste, dalla presentazione di una certificazione che comprova il diritto all’anticipo alla domanda all’istituto di credito. Spetterà poi a quest’ultimo verificare che i principi base per l’erogazione prioritaria siano rispettati. Non ultima fra le novità, la possibilità per l’Inps di gestire direttamente le pratiche di liquidazione, migliaia delle quali saranno evase in questi mesi.