Anche la Legge 104 è soggetta, in quanto tale, a scadenze e cavilli da tenere in considerazione. Specie in riferimento al verbale.
Permessi e congedi, agevolazioni economiche e non. Il quadro della Legge 104 è vasto, pur se apparentemente animato da concetti semplici, immediatamente riconducibili al welfare sociale.
A ogni modo, per quanto risulti un insieme di benefici volti a rendere più semplice la vita di coloro che versano in condizioni di disabilità (e a coloro che se ne occupano a tempo più o meno pieno), pur sempre di una legge si tratta. E questo impone il rispetto di commi e cavilli vari. I quali, se da un lato garantiscono l’accesso al beneficio, dall’altro potrebbero allo stesso modo determinarne il decadimento. Anche a diritto già acquisito. È chiaro che la Legge 104 andrà a garantire i suoi effetti in presenza di una condizione comprovata e certificata di disabilità o invalidità grave. In questo senso, la commissione che avrà l’onere di verificare la reale sussistenza dello status richiesto al richiedente, rilascerà un verbale che darà diritto alla fruizione dei vari benefici, dai permessi retribuiti ai sostegni economici per l’acquisto di dispositivi medici.
La verifica della condizione di disabilità avviene a cadenza differente. A seconda della tipologia delle patologie sofferte e del grado di invalidità concessa in base alla stessa. Durante la pandemia, l’iter delle visite di accertamento sanitario sugli stati di invalidità e disabilità ha ricevuto una dilatazione dei tempi di attesa. Con conseguente accumulo delle domande relative ai benefici per i portatori di handicap grave. Situazione che ha permesso all’Inps di diramare alcune informazioni relative non solo alle tempistiche di recupero ma anche ai casi specifici. Ad esempio, ai cittadini già in possesso di verbale con rivedibilità, era concesso il mantenimento del diritto a permessi e congedi nelle more d’effettuazione della visita di revisione.
Legge 104, cosa succede se il verbale è utilizzato alla scadenza
Un’indicazione utile sull’utilizzo del verbale oltre la scadenza arriva dai riferimenti normativi. Il Decreto Legge 24 giugno 2014, ad esempio, ha fissato al comma 6 bis dell’articolo 25 le condizioni per la proroga degli effetti della certificazione. La quale può essere allungata oltre il termine stabilito per la revisione Ma solo per far sì che possano essere garantiti i diritti di fruizione dei benefici richiamati nelle more della definizione dell’iter sanitario. Nella fattispecie di coloro che, prima della suddetta richiesta, non avessero mai fatto uso dei diritti concessi dall’istanza, l’Inps ha specificato che la richiesta potrà essere accolta ma in forma provvisoria, in attesa della conclusione dell’iter sanitario di revisione. Con una precisazione: qualora la revisione non confermi la disabilità, il diritto goduto non solo sarebbe rimosso ma anche recuperato.
Iter di revisione
In sostanza, anche nel caso di una mancata autorizzazione alle prestazioni concesse dalla Legge 104 precedente all’istanza presentata a verbale scaduto (o in scadenza), la richiesta di accesso sarà accolta provvisoriamente in attesa della conclusione dell’iter di revisione. O, in alternativa, di verifica. Il dettaglio specificato dal Decreto Legge (e chiarito dall’Inps già nella circolare 127 del 2016), infatti, si riferisce anche al lavoratore disabile con verbale di accertamento già finito oltre la data limite. Resta tuttavia la condizione delle more per la definizione dell’iter sanitario di revisione. È opportuno ricordare che la Legge 104 (o meglio i suoi effetti) è soggetta a scadenza a due oppure cinque anni. Oppure essere subordinata al passaggio dell’età evolutiva. I termini saranno comunque riportati sul verbale rilasciato, che darà di per sé luogo ai presupposti per il rinnovo.