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Domande frequenti

Debiti in eredità dai genitori: soluzioni contro la doccia gelata

L’eredità non concede sempre e solo benefici. Qualora il parente deceduto abbia lasciato obbligazioni, però, qualche via d’uscita esiste.

 

A pensare alle tante battaglie per l’eredità viene da chiedersi se sia realmente sempre tutto rose e fiori. In realtà, più di qualche aspetto potrebbe risultare dissonante rispetto al pensare comune.

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L’eredità genitoriale, infatti, non si compone sempre e solo di lasciti “positivi”. Ossia beni, rendite, denaro e quant’altro. In alcune circostanze, magari per questioni familiari che hanno caratterizzato la vita dei propri genitori, sono gli eredi stessi a dover affrontare problematiche di natura economica lasciate dai parenti non più in vita. In questo senso, se è vero che i diritti passano agli eredi, altrettanto vale per i debiti contratti. L’eredità, quindi, diventa un onere del quale si farebbe volentieri a meno. Anche perché, se si dovesse incappare in una situazione di questo tipo, assai difficilmente si potrà contare su lasciti paralleli costituiti da beni mobili o immobili. Tuttavia, alcune vie di fuga esistono.

Persino in questi casi la Legge consente qualche deroga. A patto che vi siano condizioni tali da poter accedere agli svincoli previsti per gli obblighi di pagamento. Al momento del decesso di un genitore o di un familiare del quale si figura come erede diretto, passeranno sia crediti che debiti. Ma se nel primo caso si potrebbe addirittura rifiutare la successione, qualche possibilità c’è anche nel secondo. Questo, però, solo in presenza di circostanze per così dire “favorevoli”. In caso contrario, gli eredi dovranno far fronte alle pendenze rimaste. Ripartendole in modo equo fra loro, qualora vi sia più di un erede.

L’eredità è un debito: come fare per non pagarlo (legalmente)

Tenendo presente che le obbligazioni passeranno equamente su tutti gli eredi (quindi non solo sui figli ma anche sul coniuge in vita o altri familiari), alcune eccezioni alla gravosità dei debiti contratti confluiscono proprio nella figura degli eredi. Il primo caso, infatti, riguarda il cosiddetto legatario, ossia un erede che riceve dal testatore solo uno o più beni specifici, non figurando quindi come destinatario dell’eredità in senso generale. Questo soggetto è l’unico che può chiamarsi legalmente fuori dalle obbligazioni accumulate da chi ha redatto il testamento. Tuttavia, qualche scappatoia giurisprudenziale esiste anche per gli eredi diretti, nonostante non sia semplice né accomunante per ogni legatario. Liberarsi delle pendenze si può, a patto che si operi una scelta ben precisa. Anzi, una fra due scelte nello specifico.

La prima riguarda la rinuncia all’eredità. Il che significherebbe togliersi di torno i debiti ricevuti come lascito ma anche gli eventuali beni ricevuti. Il secondo caso, invece, consentirebbe l’accettazione con beneficio di inventario. La circostanza della rinuncia è abbastanza intuitiva: non figurando più come erede, i creditori non potranno operare azioni di riscossione nei confronti di colui che, inizialmente, era designato come titolare della successione. Questo non toglie che i creditori possano impugnare la decisione, qualora questa vada a pregiudicare le loro motivazioni. E, anche in questo caso, avranno a disposizione cinque anni per ricevere l’ok del giudice a rivalersi sull’eredità. Il beneficio di inventario, invece, impedisce che i beni patrimoniali dell’erede si confondano con quelli acquisiti. In sostanza, i creditori potranno rivalersi esclusivamente su quanto ereditato, non su quanto già in possesso dell’erede.

Published by
Damiano Mattana