Qualora fossero comminate delle multe, farà fede il periodo di notifica. In assenza del quale scatterebbe la prescrizione. Ecco quando.
Ricevere una contravvenzione presuppone sostanzialmente due situazioni: la comminazione diretta, ossia in presenza del proprietario del veicolo che ha compiuto l’infrazione, e quella comunicata.
Questo, almeno, per quel che riguarda le contravvenzioni per infrazioni del Codice della Strada. Sarà capitato a molti di noi di ritrovarsi sul parabrezza il famigerato foglietto con la notifica della multa e della relativa infrazione commessa. In altri casi, come accade ad esempio per il superamento dei limiti di velocità, il plico con la multa presa verrà recapitato direttamente al domicilio del proprietario del veicolo. Praticamente quel che avviene per tutte le notifiche del Fisco, incluse le comunicazioni relative a posizioni da saldare. E per verificare che effettivamente vi sia qualche conto in sospeso, a disposizione del contribuente vi è il portale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, al quale accedere tramite le proprie credenziali d’identità digitale.
Chiaramente, accanto alle multe, sarà possibile verificare lo stato del proprio cassetto fiscale, incluse tasse, tributi vari e potenziali notifiche di cartelle esattoriali. Proprio a questo proposito, va ricordato che la notifica in questione sarà obbligatoria al fine della validità della comunicazione. Si tratti di una multa o di un carico fiscale da saldare, tutto dovrà essere preventivamente riferito al contribuente interessato. Una situazione che, in passato, ha fatto giurisprudenza in diversi casi. Un problema, infatti, potrebbe sorgere nel momento in cui le multe non vengono notificate all’interessato.
Multe non notificate: come fare per controllare la propria posizione
La notifica resta quindi l’atto minimo essenziale. Nel caso delle multe, qualora non fosse avvenuta entro i 90 giorni canonici dal rilevamento dell’infrazione, inizierebbe il processo di decadimento. Per tali comunicazioni non esiste una sorta di database che possa consentire di verificare con immediatezza la constatazione e, per questo, il recapito tramite raccomandata o l’invio via PEC sarebbe indispensabile. Detto questo, per le contravvenzioni comminate in merito a presunte infrazioni del Codice della Strada vige un lasso di tempo pari a tre mesi. Anche se non ricevuta in quanto assenti in casa al momento del recapito, farà fede la giacenza: al termine di questo periodo, la multa sarà considerata notificata a tutti gli effetti.
Da quel momento, decorreranno i termini di pagamento. L’unica vera eccezione al saldo del dovuto sarebbe la prescrizione. La quale potrebbe verificarsi qualora nei cinque anni dalla commessa infrazione non fosse stata mai disposta la notifica dell’atto. Trascorso tale termine, nemmeno un’eventuale notifica sarebbe più considerata valida. Questo vale tanto per le contravvenzioni quanto per le varie voci che possono caratterizzare una cartella esattoriale. Anche se il periodo necessario alla prescrizione è differente in base alla natura del debito, trascorso tale periodo non varrà nemmeno l’intimazione al pagamento, la quale figurerebbe come illegittima a tutti gli effetti. Stesso discorso per un eventuale preavviso di fermo amministrativo. Certo è che tali casi sono piuttosto rari e le notifiche delle cartelle restano puntuali nella maggior parte dei casi. Multe incluse.