La Naspi può essere erogata in un’unica soluzione? Se sì, quali sono le condizioni da rispettare per ottenere il pagamento completo subito?
L’Indennità di disoccupazione viene generalmente erogata ogni mese ma esiste la possibilità di richiedere subito tutto l’importo spettante.
I lavoratori che rimangono senza lavoro per cause indipendenti dalla propria volontà – dimissioni per giusta causa o licenziamento per fallimento – possono richiedere l’erogazione della Naspi, la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego. In questo modo sarà garantita un’entrata mensile per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive effettuate negli ultimi quattro anni (per un massimo di 24 mesi). L’importo erogato, invece, equivarrà al 75% della retribuzione media mensile imponibile dei quattro anni precedenti alla richiesta. A partire dal sesto mese, però, verrà applicata una decurtazione del 3%. La domanda è se il disoccupato può chiedere l’erogazione della misura in un’unica soluzione.
Naspi, quando il pagamento unico è concesso
Per poter ottenere la Naspi in un’unica soluzione occorre rispettare una condizione, l’apertura di un’attività in proprio dopo il licenziamento o le dimissioni. Solo chi ha intenzione di mettersi in proprio, dunque, potrà contare sulla liquidazione immediata di tutta la somma spettante.
Nello specifico, beneficiari sono coloro che vogliono avviare un’attività di lavoro autonomo o un’impresa individuale oppure procedere con la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa. Queste le condizioni per poter presentare all’INPS domanda di pagamento unico dell’indennità di disoccupazione.
Le condizioni a monte della richiesta dell’indennità
Dopo aver chiarito chi può ricevere per intero la somma spettante con la Naspi è bene soffermarsi su chi ha diritto all’indennità. Abbiamo accennato alla conclusione del rapporto di lavoro per motivi indipendenti da una propria colpa ma bisogna specificare quali lavoratori sono ammessi alla prestazione.
La Naspi può essere richiesta da apprendisti e soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le stesse cooperative. E ancora, dal personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e dai dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. Chi, appartenendo a queste categorie, deciderà di mettersi in proprio dopo la cessazione del rapporto di lavoro potrà richiedere l’indennità per intero.
La stessa agevolazione non è concessa, invece, ai dipendenti a tempo indeterminato della PA, agli operai agricoli a tempo determinato, ai lavoratori extracomunitari con lavoro stagionale, ai lavoratori che hanno i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia o anticipata e ai titolari di assegno ordinario di invalidità.