A proposito dell’Agenzia delle Entrate sono in molti a chiedersi se le cartelle esattoriali notificate tramite mail siano o meno valide. Ecco come funziona.
Le cartelle esattoriali notificate dall’Agenzia delle Entrate tramite PEC sono valide oppure no. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa dicono le ultime sentenze in merito.
Abbigliamento, alimentazione, bollette di luce e gas e tanto altro ancora. Sono davvero molte le spese che hanno un impatto negativo sulle nostre tasche. Ad aggravare la situazione, poi, il timore di dover fare i conti con le conseguenze in caso di debiti pregressi con il Fisco, come ad esempio le cartelle esattoriali.
Proprio quest’ultime, in effetti, si rivelano essere un incubo che diventa realtà molto più spesso di quello che si possa pensare. Se tutto questo non bastasse, non mancano poi i dubbi, inerenti ad esempio le modalità di notifica. In particolare sono in molti a chiedersi se sia o meno valida la cartella esattoriale inviata tramite e-mail. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.
Abbiamo già avuto modo di vedere assieme che giungono buone notizie per molte persone alle prese con alcuni debiti pregressi con il Fisco. Questo in quanto in determinati casi possono pagare meno le cartelle esattoriali. Sempre in tale ambito, inoltre, non mancano i dubbi, come quelli inerenti le modalità di verifica.
In particolare sono in molti a chiedersi se sia o meno valida la cartella esattoriale inviata tramite PEC. Ebbene, a tal proposito interesserà sapere che la cartella esattoriale inviata tramite PEC potrebbero essere non valida nel caso in cui l’indirizzo del mittente non sia presente negli elenchi pubblici.
Il condizionale, come sottolineato su Il Giornale, è d’obbligo in quanto in realtà non vi è una normativa univoca da seguire in tal senso. O meglio, mentre da una parte troviamo Legge 53/1994, che all’articolo 3 bis stabilisce che le notifiche telematiche possono essere inviate soltanto da un indirizzo di posta elettronica certificato presente negli elenchi pubblici.
Dall’altro canto, in base a quanto si evince dall’articolo 26 del decreto del presidente della Repubblica 602/1973, a dover essere presente negli elenchi pubblici è l’indirizzo pec del soggetto destinatario.
Una chiara dimostrazione di come manchi uniformità in tale ambito, tanto con gli stessi giudici tributari che alcune volte danno ragione al contribuente, mentre altre volte all’autorità. Stabilire a priori se le cartelle esattoriali notificate tramite mail siano o meno valide risulta pertanto quasi impossibile.