Nel mirino del Fisco i cittadini percettori del contributo di solidarietà. Il Decreto Aiuti Bis pianifica controlli congiunti tra Agenzia delle Entrare e Guardia di Finanza.
Da ieri 10 agosto sono in vigore le misure previste dal Decreto Aiuti Bis pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno precedente.
I contribuenti sanno di essere costantemente nel mirino del Fisco. La lotta all’evasione fiscale rende le verifiche continue e i monitoraggi alquanto stringenti. Sotto controllo ci sono i conti correnti, le carte prepagate, le transizione di denaro. Ogni minimo dubbio da parte dell’Agenzia delle Entrate comporta accertamenti e possibili sanzioni. Per stringere maggiormente la morsa e individuare il maggior numero di furbetti, il Fisco utilizza diverse armi tecnologiche e può appoggiarsi a svariati database. Il Decreto Aiuti Bis, poi, predispone ulteriori controlli legati ad una collaborazione fitta e proficua tra l’ente di riscossione e la Guardia di Finanza. Quattro occhi sono meglio di due e serviranno per verificare attentamente il contributo straordinario.
Il mirino del Fisco sul contributo straordinario
L’articolo numero 42 del Decreto Aiuti Bis pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2022 fa riferimento ai Decreti Legislativi del 18 dicembre 1997 numeri 471 e 472. Le tematiche sono i ritardi e gli omessi versamenti diretti o altre violazioni inerenti alla compensazione e il ravvedimento operoso.
Le disposizioni non vengono applicate per l’omesso versamento del contributo straordinario contro il caro bollette previsto dall’articolo 37 del DL 21 marzo 2022. Parliamo del contributo di prelievo solidaristico straordinario per chi esercita attività di produzione di gas metano o estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica di gas metano e naturale e per chi produce, distribuisce e commercia di prodotti petroliferi. Rientrano nella lista, poi, i soggetti importano a titolo definitivo energia elettrica e gas per la rivendita. Rimangono esclusi coloro che svolgono attività di organizzazione e gestione delle piattaforme volte allo scambio di gas, energia elettrica, carburanti e certificati ambientali.
Quali nuovi controlli verranno avviati
Il DL Aiuti Bis stabilisce che le disposizioni relative al mancato versamento parziale o totale del contributo straordinario non verranno applicate a condizione che si rispettino due scadenze. Il 31 agosto per il pagamento dell’acconto e il 15 dicembre per il pagamento del saldo.
Il provvedimento stabilisce, poi, che in caso di ritardo nei versamenti o di inadempienza, la sanzione sarà applicata in misura doppia ossia corrisponderà al 60% dell’importo non corrisposto (prima era il 30%). L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza avranno il compito di monitorare attentamente le scadenze e di individuare congiuntamente chi non rispetta la normativa. Saranno chiamati a creare piani di intervento coordinati per verificare la sussistenza dei requisiti per il versamento del contributo straordinario e il corretto pagamento di quanto dovuto.