La pensione di reversibilità ha come primo beneficiario il coniuge ma può essere erogata anche ai figli minorenni, maggiorenni o disabili?
Scopriamo quali sono i requisiti necessari affinché l’INPS eroghi la pensione di reversibilità ai figli della persona deceduta.
La pensione di reversibilità è un trattamento di supporto mutualistico ai superstiti di una persona deceduta. L’INPS considera il familiare superstite a carico dell’assicurato o del pensionato deceduto nel momento in cui sussistono le condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale. Di rilevante importanza ai fini dell’assegnazione della pensione di reversibilità la convivenza con il defunto. Per questo motivo i primi superstiti a beneficiare del trattamento sono il coniuge o l’unito civilmente, il coniuge separato e il coniuge divorziato a condizione che non sia convolato ad altre nozze, che riceva l’assegno divorzile e che la data di inizio del rapporto assicurativo del deceduto sia antecedente alla data della sentenza di scioglimento del matrimonio. Seguono, poi, i figli.
Se i figli sono minorenni il trattamento spetta in qualsiasi caso. Qualora la quota spettante venisse erogata al coniuge, la percentuale salirebbe dal 60 all’80%. Sarebbe del 20%, invece, se il figlio non fosse dell’attuale coniuge. La pensione di reversibilità, poi, spetta anche ai figli maggiorenni fino a 21 anni a condizione che siano studenti oppure fino a 26 anni in caso di iscrizione all’Università. Qualora la laurea giungesse prima dei 26 anni il trattamento non sarebbe più erogato.
L’INPS specifica, inoltre, che il trattamento spetta ai figli maggiorenni anche nel caso in cui abbiano un lavoro da cui deriva una piccola rendita. Il reddito, però, dovrà essere inferiore all’importo del trattamento minimo annuo di pensione previsto dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti con maggiorazione del 30%.
I figli maggiorenni con disabilità ricevono la prestazione indipendentemente dall’età. La pensione può essere erogata anche per tutta la vita. Unica condizione è che il figlio inabile risulti a carico del pensionato o assicurato prima del decesso. Inoltre dovrà risultare totalmente inabile al lavoro.
Per quanto riguarda la quota spettante ai superstiti dipende dal numero di beneficiari della prestazione e dal grado di parentela. Se a percepire il trattamento è un solo figlio spetta il 70%, se sono due si divideranno l’80% dell’importo originario. Da tre in su ci sarà la spartizione in parti uguali della pensione percepita dal genitore defunto. Per un coniuge e un figlio l’aliquota spettante sarà dell’80%; per un coniuge e due figli o più del 100%. Non dimentichiamo, poi, che in assenza di coniuge e figli il trattamento spetta ai genitori del defunto e qualora sia assenti anche questi saranno i fratelli celibi e sorelle nubili a poterne beneficiare (se a carico del deceduto e inabili al lavoro).