Il conto corrente del genitore di un presunto evasore fiscale può essere toccato se il figlio ne ha la piena disponibilità? Scopriamo cosa stabilisce la normativa.
La delega ad operare non può mettere nei guai il genitore anziano. Questo è quanto deciso dalla Corte di Cassazione.
Il conto corrente non può essere sequestrato se condiviso da un genitore e dal figlio accusato di evasione fiscale. Nonostante la presunzione di reato, la piena operatività non giustifica il blocco dei soldi anche per la madre o il padre. La delega ad operare, infatti, non comporta il sequestro secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 30619 del 3 agosto 2022. Il giudice ha accolto il ricorso di una anziana donna il cui conto era stato sequestrato a causa dell’accusa di compensazione indebita di imposte del figlio.
La sentenza della Corte di Cassazione si basa su alcune puntualizzazioni. In primo luogo, nell’ambito della confisca per equivalente avere la disponibilità del bene non significa coincidere con la nozione civilistica di proprietà ma con la definizione di possesso. Tale presupposto comprende tutte le situazioni in cui il bene stesso rientra nella sfera degli interessi economici dell’accusato benché il potere dispositivo sia esercitato tramite terzi e si esprime all’interno di una relazione caratterizzata dall’esercizio dei poteri di fatto riguardanti il diritto di proprietà.
In parole più semplici rispetto quelle della sentenza, il sussistere di una delega che consente di operare su un conto corrente bancario senza limiti o scopo assegna alla persona delegata la disponibilità delle somme presenti sul conto stesso. Può apprenderle e disporne soddisfacendo gli obblighi di restituzione e rendiconto verso il titolare del conto (la madre nel caso della sentenza di riferimento). Detto questo, la sola delega non comporta l’esistenza del potere di esercitare in modo autonomo le facoltà di chi possiede realmente le somme.
La delega presuppone un dovere di rendere conto al proprietario delle somme versate sul conto dell’operato svolto dal delegato. In caso di limiti fissati dal delegante nei confronti del delegato bisognerà valutare se i paletti siano un ostacolo di per sé alla possibilità del figlio di esercitare i poteri deleganti. In caso di assenza di limiti sarà comunque necessario stabilire le regole di operatività del delegato sulle somme presenti nel conto corrente.
Le verifiche dovranno essere svolte attentamente – secondo la Corte di Cassazione – ponendo l’accento sugli elementi di fatto delle disponibilità del conto che determinino o meno l’utilizzo delle somme sul conto da parte del figlio per svolgere le sue attività illegali.