Il prestito dell’auto è qualcosa che avviene di frequente. Ma attenzione a non sbagliare: tutto deve essere fatto a norma. E gli oneri per il proprietario restano.
Il prestito non è solo un affare da banca o da finanziaria. Anche fra privati può accadere che ci si venga incontro, più facile tra familiari o amici. Senza però rendersi pienamente conto di un fattore fondamentale.
Nel momento in cui a essere prestato non è denaro ma un bene, come ad esempio un’automobile, è bene ricordare che, oltre al beneficio di godere dell’aiuto di un conoscente, si presentano alla nostra porta una schiera di potenziali eventi spiacevoli. Per l’auto valgono alcune regole base che, nella quotidianità, si finisce per dimenticare. Ad esempio, su libretto di circolazione figura essenzialmente il nome del guidatore, al quale si può aggiungere un altro possibile guidatore. Un’informazione che dev’essere ben specificata per evitare inconvenienti anche piuttosto spinosi, come una multa (fino a 712 euro) e il sequestro del libretto. Questo in termini generali. Nello specifico, infatti, possono emergere anche ulteriori fattori altrettanto importanti.
Ad esempio, qualora si presti la propria vettura a un parente, occorre specificarne il grado di parentela. Allo stesso modo, andrà definita in modo chiaro la durata del prestito. I problemi potrebbero sorgere, infatti, nel momento in cui il guidatore “nuovo” dovesse prendere una multa o incappare in un incidente. Va detto che un riferimento normativo c’è: si tratta dell’articolo 1083 del Codice civile, nel quale viene definita l’applicazione del comodato d’uso. Il quale andrà ad applicarsi a chiunque presti un bene mobile o immobile per un determinato periodo di tempo. In pratica, il prestito dell’auto costituirà una forma verbale di comodato, confermato dalla consegna delle chiavi.
I casi di prestito sono numerosi, è ovvio. E visto che perlopiù avvengono fra conoscenti e parenti, anche le eventuali beghe potrebbero essere risolte senza grosse problematiche, almeno inter nos. Dal punto di vista legislativo, le cose stanno diversamente: ad esempio, in caso di prestito a un non convivente per più di 30 giorni, anche la Motorizzazione dovrà essere informata, poiché sul libretto dovranno risultare i dati del nuovo conducente. In caso di inadempienza (e di accertamento da parte delle Forze dell’ordine) scatterebbe la suddetta multa da oltre 700 euro e il sequestro della carta di circolazione. Inoltre, il conducente “di passaggio” che dovesse danneggiare l’auto, sarebbe tenuto al risarcimento (se il comodato è verbale).
In caso di violazione del Codice della Strada, quindi di infrazioni, l’articolo 2054 del Codice Civile stabilisce che sarà il proprietario del veicolo a rispondere in solido con il conducente per ogni danno causato. Sia a cose che persone. Unica deroga, il caso in cui il primo dimostri di non essere a conoscenza dell’uso della sua auto da parte di un’altra persona. In questo senso, il proprietario della macchina potrà esigere la firma di un accordo di responsabilità, proprio in virtù di potenziali danni causati a terzi. Il danneggiato, a ogni modo, potrebbe lo stesso richiedere il risarcimento. Il che significa come anche a fronte di un simile concordato, il proprietario della vettura non sarebbe completamente sollevato dalle responsabilità. In sostanza, meglio accertarsi sempre sul destinatario delle nostre chiavi…