Andiamo a vedere cosa c’è da sapere riguardo al conto corrente cointestato. Come bisogna muoversi in base alla tipologia sottoscritta
Avere un conto corrente cointestato è una pratica piuttosto comune e anche in questo caso esistono varie differenze che è necessario conoscere. Il primo aspetto da considerare è quello della firma. Può essere congiunta o disgiunta e in entrambi i casi ognuno dei cointestatari ha una “quota parte” delle giacenze.
La prima ipotesi prevede la presenza di entrambi i correntisti per poter effettuare qualsiasi genere di operazione (prelievo, emissione di assegni e disposizioni bonifici). La seconda invece consente ad ognuno degli intestatari di operare sul conto con pari diritti.
Ma cosa succede in caso di pignoramento del conto cointestato? Se uno dei contestatari ha una procedura esecutiva a suo carico, il creditore può rivalersi sul 50% delle cifre in giacenza. Nel caso l’importo prelevato non sia necessario a saldare il debito, il soggetto o l’istituto che vanta il credito, può rifarsi sulle somme successivamente entrate sul conto, che continuerebbero ad essere bloccate sempre entro il limite del 50%.
Naturalmente questa prassi può avvenire solo se il creditore ha notificato al debitore:
Il conto cointestato spesso viene sottoscritto da coppie sposate e quindi in caso di divorzio ci si deve accordare per trovare una soluzione e chiudere definitivamente il conto. Solitamente le somme vanno divise al 50%, ma in circostanze particolari, tribunali e Corte di Cassazione possono dare disposizioni diverse.
Ad esempio se uno dei coniugi dimostra che le somme in giacenza sono derivanti esclusivamente dal suo lavoro, è probabile che tornino a chi le ha realmente guadagnate.
Diverso il discorso in caso di decesso di una delle due parti. Qualora fosse a firma disgiunta, la quota che spetterebbe al defunto viene bloccata e andrà in eredità in base a quanto stabilito dall’eventuale testamento. Se la firma è congiunta, l’altro intestatario non può più operare e le somme vanno congelate per poi andare in successione.