Il tradimento virtuale è riconosciuto dalla Legge al pari di un’infedeltà fisica. Scopriamo le conseguenze del comportamento inopportuno.
Tradire virtualmente non è ammesso in un matrimonio, lo afferma la normativa. Capiamo meglio il significato di questo tipo di infedeltà.
In caso di separazione, il tradimento gioca un ruolo chiave nella definizione di diritti e doveri degli ex coniugi. Riconoscendo un’infedeltà, infatti, il marito o la moglie possono avvallare la volontà di non voler più vivere con il compagno. Naturalmente servono delle prove tangibili per associare l’addebito ossia la responsabilità al coniuge infedele che comporta l’impossibilità di ottenere il mantenimento e la perdita dell’eredità dell’ex coniuge in caso di decesso prima del divorzio. La Legge considera fonte di responsabilità anche un tradimento virtuale, non fisico, ma cosa significa nei dettagli?
Il tradimento virtuale è associato ad un interesse fisico o emotivo per una persona diversa dal coniuge. Secondo la normativa non è necessario che la terza persona ricambi perché l’atto sia considerato un’infedeltà. Basta un messaggio che dimostri un corteggiamento e un interesse per rientrare nel tradimento virtuale. L’incontro fisico, dunque, non è necessario. L’amore platonico, mentale e coinvolgente è considerato al pari del tradimento fisico.
Se l’innamoramento rimane nella propria testa e non viene comunicato alla terza persona allora non si parla di tradimento. Solo la manifestazione dei desideri e della passione verso un uomo o una donna diverso dal proprio coniuge porta alla constatazione di un’infedeltà. Attenzione a come si esprimono, dunque, i complimenti. Fare un complimento fine a se stesso è accettabile. Fare un complimento per raggiungere uno scopo diverso come iniziare una relazione fisica o virtuale è un tradimento.
Chat e email con avances e lusinghe, chiari riferimenti a favori sessuali richiesti alla terza persona e complimenti troppo spinti sono considerati tradimento virtuale anche se non l’interesse non è corrisposto. Anche la sola iscrizione ad un sito di incontri è riconosciuta come infedeltà matrimoniale seppur non si sia mai incontrata un’altra persona.
Tutto questo, dunque, viene punito dalla Legge al pari del tradimento fisico. È fonte di addebito e responsabilità e ciò significa che il coniuge traditore non avrà diritto all’assegno di mantenimento pur essendo disoccupato oppure con reddito inferiore e verrà escluso dalla linea degli eredi legittimari in caso di decesso dell’ex coniuge prima del divorzio.
Per evitare di essere accusati di tradimento virtuale occorrerà dimostrare che la coppia era già in crisi prima della presunta infedeltà via chat o e-mail. Eventi precedenti al tradimento, dunque, dovranno essere individuati come causa del comportamento poco opportuno del coniuge tacciato di infedeltà. Fornendo la prova di complicazioni pregresse, il giudice potrà non considerare responsabile della separazione il coniuge traditore.