La comunione dei beni non esime i contribuenti dalla possibilità di pignoramento. Scopriamo cosa stabilisce la nuova normativa aggiornata al 2022.
I beni in comunione possono essere pignorati anche totalmente sebbene il debito appartenga ad un solo proprietario.
Il tema “pignoramento” è sempre al centro del dibattito dato che intervengono spesso modifiche normative che impongono ai contribuenti di rimanere sempre aggiornati. La procedura che porta al pignoramento dei beni – in comunione o meno – è stata recentemente variata. Parliamo dell’iter che viene messo in atto da un ufficiale addetto alla riscossione che deve notificare il verbale al debitore e consegnare copia del verbale stesso. Anche un piccolo errore nella procedura può alterare l’intero sistema e varie sentenze hanno chiarito gli aspetti da non sottovalutare. Il pignoramento può avvenire solamente trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento e diventa inefficace se passano 200 giorni senza che alcuna esecuzione venga compiuta. Dettagli importanti riguardano, poi, il pignoramento in caso di comunione dei beni di una coppia.
Dove vige la comunione dei beni si attesta la contitolarità del bene. Ciò significa che i coniugi non sono proprietari di una parte del bene ma ne sono contitolari e lo possiedono per intero. Di conseguenza, il pignoramento avviene su tutto il bene in comune nonostante il debito appartenga ad un solo membro della coppia.
È importante sapere, poi, che il pignoramento può riguardare qualsiasi bene in comunione, conti correnti, immobili, auto. L’iter è lo stesso come per ogni altra forma di espropriazione forzata. Il bene pignorato verrà successivamente venduto all’asta per consentire al creditore di recuperare la somma spettante. Un ufficiale giudiziario, poi, deve necessariamente notificare l’atto di pignoramento in modo tale da tutelare la coppia proprietaria dei beni. In generale, però, è bene sottolineare che tutti i beni cointestati possono essere pignorati al massimo per il 50%. Si pensi ai beni divisibili come i soldi su un conto o una villetta bifamiliare.
Le modifiche non incidono in modo rilevante sulla comunione dei beni. I dettagli da conoscere sono quelli elencati nel paragrafo precedente ma le variazioni introdotte dalla nuova Legge sono altre. La normativa stabilisce l’introduzione della richiesta a un terzo soggetto di pagare direttamente all’Agenzia delle Entrate la somma spettante al debitore che è creditore del terzo. Nel caso di pignoramenti di stipendi e indennità relative a rapporti di lavoro è necessario che si rispettino alcuni limiti. La quota pignorabile è di un decimo fino a 2.500 euro; un settimo tra 2.500 e 5 mila euro e un quinto sopra i 5 mila euro.
Altra novità riguarda la scelta del Giudice competente che dovrà essere del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato e risiede o ha domicilio il creditore. Prima, invece, la scelta dipendeva dalla sede dell’ente. Infine, il pignoramento perde efficacia trascorsi 45 giorni dal compimento senza che assegnazione o vendita del bene siano state richieste. Allo stesso modo il pignoramento risulterà inefficace qualora manchi la notifica dell’avviso o il mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione.