Stiamo per approfondire la pensione di cittadinanza per capire chi può richiederla, qual è l’importo spettante, quali sono le modalità di pagamento e le differenze con l’RdC.
Il Reddito di Cittadinanza e la Pensione di Cittadinanza non sono la stessa cosa. Conosciamo meglio la seconda misura.
Il Governo eroga misure volte a sostenere la fascia economicamente più debole della popolazione. Il numero di cittadini vicini alla soglia di povertà sta aumentando sempre più soprattutto a causa della pandemia che ha affossato l’economia del nostro Paese. La guerra in Ucraina è arrivata, poi, come un duro colpo inaspettato che ha peggiorato ulteriormente la situazione. Il Reddito di Cittadinanza, misura controversa che scatena odio o amore, ha avuto l’iniziale compito di sostenere chi si è ritrovato senza uno stipendio oppure con una paga insufficiente per sopravvivere. Contemporaneamente è stato attivata la Pensione di Cittadinanza, prestazione meno nota che in tanti scambiano per l’RdC ma che in realtà si differenzia per diversi dettagli.
Le prime differenze tra RdC e PdC si rilevano in ambito reddituale. Requisito di accesso alla prima prestazione è un reddito inferiore a 6 mila euro (per i non coniugati) mentre condizione per ottenere la Pensione è un reddito inferiore a 7.360 euro. La dicitura “pensione” lascia intendere che i destinatari siano persone al di sopra di una certa età, fuori dal mondo del lavoro. Di conseguenza non sussiste l’obbligo di sottoscrizione del Patto per il Lavoro con i Centri per l’Impiego (e presto anche con le aziende private) che vige, invece, per i percettori del Reddito di Cittadinanza.
Un’ulteriore differenza riguarda il rinnovo previsto dopo i 18 mesi. Chi percepisce la PdC non dovrà attendere il mese di attesa prima di ricevere la nuova ricarica. Ci allacciamo, così, alla modalità di erogazione dell’importo spettante che nel caso della Pensione consente di ricevere la quota direttamente sul cedolino della pensione.
La Pensione di Cittadinanza si rivolge ai nuclei familiari composti da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni oppure da un membro over 67 e persone con disabilità grave. Tra i requisiti citiamo, poi, la cittadinanza italiana, l’appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea o il possesso di un regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
Altra condizione essere residenti in Italia da più di 10 anni con gli ultimi due anni di residenza continuativa. Passando ai requisiti patrimoniali e reddituali si richiede un reddito familiare inferiore a 7.560 euro, un ISEE inferiore a 9.360 euro, un patrimonio mobiliare inferiore a 6 mila euro con la maggiorazione di 2 mila euro per ogni membro del nucleo successivo al primo e di 5 mila euro qualora il componente sia disabile. Il patrimonio immobiliare, invece, deve essere inferiore a 30 mila euro.
La normativa prevede una doppia integrazione per i percettori di PdC. Una prima quota che consenta di raggiungere la soglia annua di 7.560 euro e una seconda quota pari all’importo del canone di locazione per un tetto massimo di 1.800 euro. Di conseguenza, la somma raggiungibile con entrambe le integrazioni è di un reddito pari a 9.360 euro.
Tale cifra può salite ulteriormente con delle maggiorazioni. Parliamo dello 0,4% per ogni componente maggiorenne della famiglia oltre al richiedete che consentirebbe di arrivare ad un reddito annuo di 13.104 euro. Il parametro sale fino al 2.1 o 2.2 con componente disabile con il raggiungimento di 20.592 euro all’anno.