Ritenuto legittimo il licenziamento del dipendente che durante il congedo svolge un’altra attività.
La Corte di Cassazione ha stabilito che il lavoratore dipendente che ha richiesto e ottenuto dall’azienda un congedo per motivi familiari gravi e poi viene scoperto a svolgere un’altra attività lavorativa può essere licenziato. Lo afferma l’ente giuridico con la sentenza nr. 19321 dello scorso 15 giugno 2022.
Tutto nasce da un fatto verificatosi che ha portato il dipendente a impugnare il licenziamento per giustificato motivo a suo carico.
La situazione: il soggetto che per motivi familiari gravi aveva ottenuto un periodo di aspettativa dal lavoro si era poi dedicato a lavorare per l’impresa di pulizia di cui la moglie era intestataria, e il suo datore di lavoro è venuto a conoscenza di questo comportamento.
Il contratto collettivo del lavoro stabilisce che una persona che gode di un congedo familiare non può in quel periodo svolgere alcuna attività lavorativa. L’interessato ha violato tale divieto e pertanto la Corte di Appello non ha accolto la sua istanza. La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto di pronunciarsi a sfavore del lavoratore per il fatto che ogni qualvolta esiste un divieto, contrattuale o normativo, violandolo si diventa inadempienti.
Quello tenuto dal ricorrente è un comportamento di particolare gravità tanto che l’addebito contestatogli può portare senza dubbio anche alla sanzione massima ovvero al licenziamento. E’ quanto hanno fatto i giudici, avallando di fatto la misura espulsiva applicata dal datore di lavoro.
Perché non prestare la propria attività di lavorativa per un certo periodo di tempo a causa di gravi problematiche familiari, usufruendo di un congedo, non può in alcun modo dare al dipendente la possibilità di lavorare presso terzi. Pertanto, in base a questi presupposti la Cassazione ha avvalorato la legittimità del licenziamento comminato al lavoratore, rigettando il suo ricorso.