Occhio alle novità inerenti il pignoramento in quanto a partire dal 22 giugno 2022 bisogna fare i conti con delle nuove regole. Ecco cosa cambia.
A partire dal 22 giugno si deve fare i conti con importanti novità per quanto concerne il pignoramento di stipendi, conti e trattamenti pensionistici. Ma di cosa si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.
Sempre più persone, complice anche la crisi economica in corso e il preoccupante aumento dei prezzi, riscontrano delle serie difficoltà nel riuscire ad arrivare alla fine del mese. Se tutto questo non bastasse, a peggiorare la situazione ci si mette il timore di dover fare i conti con le possibili conseguenze derivanti da eventuali debiti pregressi, come ad esempio il pignoramento.
Proprio soffermandosi su quest’ultimo interesserà sapere che a partire dal 22 giugno 2022 si deve fare i conti con importanti novità per quanto concerne il pignoramento di stipendi, conti e trattamenti pensionistici. Ma di cosa si tratta e soprattutto cosa cambia? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.
Con la riforma del processo civile della ministra Cartabia, a partire dal 22 giugno 2022 bisogna fare i conti con alcune importanti novità anche per quanto concerne il pignoramento presso terzi. Ma cosa cambia?
Ebbene, in base a quanto previsto dal nuovo articolo 543 del Codice di procedura civile, è compito del creditore notificare entro la data dell’udienza, al debitore, così come la banca o istituto di credito, il numero di iscrizione a ruolo.
Ma non solo, bisogna depositare la documentazione. L’atto di pignoramento, a sua volta, deve presentare i dati anagrafici e codice fiscale dei soggetti interessati. È necessario, poi, indicare la natura del credito e la data di convocazione dell’udienza.
In assenza di tutti questi elementi, ecco che il pignoramento non potrà più essere eseguito. Nel caso in cui il pignoramento venga eseguito nei confronti di più soggetti terzi comunque, è bene sottolineare, risulta inefficace solamente nei confronti dei soggetti a cui non venga notificato l’avviso di iscrizione a ruolo.