L’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni dubbi sul Superbonus 110% e sui Bonus Edilizi. In attesa di uno sblocco della questione “cessione del credito” conosciamo delle importanti puntualizzazioni.
Un aggiornamento delle Faq potrebbe aiutare i cittadini ad ottenere risposte in merito al Superbonus 110% e ai Bonus edilizi che rappresentano, spesso, vere incognite.
Sul portale dell’Agenzia delle Entrate è possibile visualizzare le Faq – ossia le domande più frequenti – sul Superbonus e sugli altri Bonus edilizi per sciogliere dubbi e perplessità. Molti contribuenti, infatti, hanno domande senza risposta e necessitano di un aiuto tangibile per capire come comportarsi in relazione ad una misura che fin dalla sua attivazione si è dimostrata complicata e, a volte, poco pratica. Questi dubbi, poi, aumentano in una fase di stallo in cui le banche non acquistano più credito e i fondi a disposizione sono terminati. La situazione mostra aziende che falliscono, interruzione dei lavori, dinieghi per l’accesso ad una agevolazione che teoricamente dovrebbe essere attiva ancora per diversi anni. In un contesto privo di contorni netti, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni aggiuntive aumentando il numero delle Faq. Vediamo alcuni chiarimenti.
Superbonus e Bonus edilizi, le prime Faq
Per il Superbonus e i Bonus edilizi in generale vige l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione ai fini dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito per tutte le comunicazioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021. Tutte le comunicazioni relative alle suddette opzioni inviate entro l’11 novembre che riguardano detrazioni differenti al Superbonus con rilascio da parte dell’Agenzia delle Entrate della ricevuta di accoglimento non prevedono l’obbligo di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese.
Nell’individuazione dei valori massimi per alcune categorie di beni ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si può fare riferimento ai prezzari definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020 in attesa dell’adozione del nuovo DL. Inoltre, l’asseverazione dovrà essere richiesta a tecnici abilitati che attestino gli interventi e l’effettiva realizzazione.
Altre indicazioni date dall’Agenzia delle Entrate
L’obbligo del visto di conformità è previsto anche qualora il contribuente fruisca della detrazione per le spese di interventi che rientrano nel Superbonus nella dichiarazione dei redditi a meno che la stessa dichiarazione venga presentata dal contribuente direttamente o dal sostituto d’imposta che offre assistenza fiscale. Il contribuente deve conservare tutta la documentazione inerente al rilascio del visto di conformità e alle spese effettuate che danno diritto alla detrazione.
Una successiva indicazione fa riferimento all‘impossibilità per un contribuente comproprietario di un edificio con coniuge e figli di approfittare del Superbonus per la sostituzione degli infissi sulle unità immobiliari che compongono l’edificio e per il rifacimento del cappotto. La motivazione è che l’edificio non è un condominio. Un’altra Faq si riferisce, poi, all’eventualità del decesso dell’intestatario dell’agevolazione. La fruizione del beneficio passa interamente agli eredi del bene. Queste e altre spiegazioni si possono trovare sul portale dell’Agenzia delle Entrate per poter sciogliere gli ultimi dubbi e adottare i giusti comportamenti per non rischiare guai con il Fisco.