Doppia possibilità per le coppie in comunione dei beni? Un intervento dell’Agenzia delle Entrate apre una novità sul Superbonus.
È un futuro ancora indefinito quello del Superbonus 110%. Gli estimatori si riducono al lumicino, il ricorso ai lavori con detrazione o sconto in fattura sono meno di quanto ci si aspettava e persino il premier aveva scoraggiato i potenziali fruitori.
Senza contare gli andirivieni sulla questione della cessione del credito, che non ha di certo reso semplici le procedure né per i committenti né per le imprese. Tuttavia, almeno per un altro paio d’anni, seppur con percentuali di detrazione ridotte il Superbonus è destinato a rimanere in vigore. A meno che non subentrino sconvolgimenti particolari, si intende. Improbabile comunque. Anzi, a quanto pare esistono anche delle “sotto-agevolazioni” per i fruitori del 110%, con particolare riferimento a coloro che, come richiedenti, figurano in comunione dei beni. Un dettaglio che ai più era sfuggito ma che, alla fin fine, potrebbe essere latore di buone notizie laddove i sentori sono perlopiù negativi. E a fronte di un’agevolazione che, a conti fatti, non ha avuto il successo che si auspicava.
È l’Agenzia delle Entrate a chiarire il punto focale. Per la verità più di uno. Interessante, però, quello che riguarda i fruitori coniugi che hanno i propri beni dichiarati in modo comune. Con limitazioni che non impediscono però di usufruire di un’importante facoltà concessa dalla normativa che regola il Superbonus. In soldoni, il bonus potrebbe essere richiesto per due volte. Una novità frutto di un pronunciamento ad hoc da parte dell’Agenzia delle Entrate, in merito a un caso specifico che ha visto protagonisti due coniugi comproprietari al 50% di abitazioni su due livelli, indipendenti e a prevalenza residenziale. Tecnicamente, un edificio composto da due unità immobiliari residenziali, con una pertinenza appartenente a una delle due.
In merito al caso in oggetto, secondo quanto previsto dalla normativa stessa del Superbonus, gli interventi vanno eseguiti secondo l’impostazione generale dell’agevolazione. Nella fattispecie, si parlava di interventi “trainanti” per l’efficientamento energetico e antisismico dell’edificio, ai quali erano da aggiungere altri “trainati”, fra i quali la sostituzione degli infissi e della caldaia, oltre che l’impianto del fotovoltaico su entrambe le unità. Più installazione di un ascensore su una di esse. Una serie di operazioni che ha visto l’intervento del legislatore, il quale ha riconosciuto in primis il numero esatto delle unità immobiliari, dopodiché ha distinto lavori trainanti e trainati. La normativa prevede che, laddove i requisiti sussistano, la detrazione possa essere calcolata sull’ammontare delle spese complessive, in relazione alle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Sempre secondo la normativa, la comproprietà consente l’accesso al Superbonus esclusivamente in caso di superamento (in termini di superficie) del 50% del totale delle unità immobiliari. Stesso discorso per gli interventi realizzati sulle parti comuni dell’edificio. Qualora si tratti di un condominio composto da 2 o 4 unità immobiliari, con proprietario medesimo o comproprietà. Quest’ultima, diventa quindi rilevante nel caso in cui a richiedere l’agevolazione siano dei coniugi, persone fisiche fuori dall’esercizio di impresa. In pratica, a seconda delle condizioni, potrebbe essere concessa una doppia possibilità di fruizione del Superbonus.