Non finiscono le novità sul bonus facciate, provvedimento che in un primo tempo era in scadenza al 31 dicembre 2021.
Con la crisi economica che incombe, rinnovare casa potrebbe essere un ostacolo insormontabile. Le agevolazioni del Governo possono essere una manna dal cielo.
La normativa Bonus Facciate, che ha visto la successione di nuove proroghe, previste dalla legge di bilancio, con accorpamenti di più bonus, ha portato le varie detrazioni sugli interventi edilizi ad un’aliquota unica che dal 90 è passata al 60%, escluso il super bonus 110% che dovrebbe proseguire fino al 2023.
Ad agosto scorso l’Agenzia delle Entrate, oltre a fare notizia sulle modalità di detrazione, ha anche inserito nuovi lavori, ammessi al bonus facciate. Facciamo quindi il punto cercando sulle novità.
In data 3 agosto 2021 l’Agenzia delle Entrate aveva pubblicato la nuova guida sul bonus facciate, recependo le ultime novità che la stessa Agenzia aveva chiarito rispondendo a vari quesiti.
Già nel 2020 l’Agenzia delle Entrate aveva concesso l’applicazione del bonus facciate anche alla pavimentazione dei balconi, collegandole alla ricostruzione delle facciate e dei parapetti, considerandole un insieme. All’inizio di agosto, in risposta alla richiesta n. 482/2021, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso al bonus facciate anche i lavori alle ringhiere dei balconi e l’installazione delle lampade.
La richiesta nasceva dalla necessità di un intervento di restauro dei parapetti di un albergo, costituiti da ringhiere metalliche e parti in vetro. Nella stessa richiesta si chiedeva se, contestualmente a tali lavori, anche l’ installazione di nuovi corpi illuminanti a parete avrebbe potuto beneficiare del bonus facciate.
L’Agenzia delle Entrate, ricordando il rispetto dei requisiti richiesti per l’applicazione del bonus di facciata, oltre a soddisfare la condizione di recupero o restauro della facciata, su balconi, ornamenti e fregi, ritiene ammissibili le spese per il rifacimento delle ringhiere , nonché quelle sostenute per l’ acquisto e l’installazione di corpi illuminanti considerandoli accessori e tecnici.
Il bonus facciata nasce come misura che consentiva di portare in detrazione dall’Irpef i costi connessi alle opere ammesse al bonus facciata.
Quindi il 90% di qualsiasi importo speso per rifare la facciata di un edificio è andato a ridurre l’Irpef o l’IRES pagata o ricalcolato in dichiarazione dei redditi. Tale modalità, però, penalizzava chi non poteva contare su base Irpef o Ires e quindi discriminava chi, pur avendo voluto effettuare lavori di restauro e conservazione della facciata, non avrebbe beneficiato della sovvenzione.
Il contribuente che decide di utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito in alternativa alla detrazione del 60%, lo può fare in autonomia ma non è esente da un’operazione obbligatoria, senza la quale potrebbe dover chiarire con l’Agenzia delle Entrate.
In entrambi i casi, infatti, il beneficiario deve comunicare anticipatamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, la disponibilità ad utilizzare lo sconto in fattura o il bonifico, anche se questi sono usati parzialmente.
Lo sconto in fattura può essere richiesto al fornitore che effettua l’intervento, e l’importo sarà pari al valore della detrazione lorda: 60% della spesa sostenuta. In questi casi si può optare per una parte come sconto in fattura e il resto come detrazione fiscale.
La cessione del credito può essere effettuata ancora una volta al fornitore che effettua il lavoro, ovvero ai fornitori di beni, altri soggetti (persone fisiche, anche autonome o attività imprenditoriali, aziende ed enti) e ad istituti di credito e finanziari intermediari.