La donazione con bonifico a favore del figlio è un evento non infrequente, ecco alcune rilevanti informazioni a riguardo.
In tema di donazione e bonifico al figlio, la libertà del donante è garantita, tuttavia deve rispettare gli obblighi fiscali e i diritti degli eredi legittimari. I dettagli.
Bonifico e limiti alla donazione sono argomenti di rilievo specialmente nei casi delle erogazioni del genitore nei confronti del figlio. Proprio di limiti occorre parlare perché c’è chi si domanda se la legge prevede un tetto massimo alla donazione e quali sono le regole fiscali da rispettare in materia.
Si tratta di questioni pratiche che certamente meritano risposta, anche in considerazione delle possibili ipotesi di contestazione da parte del Fisco o da parte di altri familiari. Facciamo chiarezza ed evidenziamo come funzionano i bonifici ossia le donazioni di soldi a favore dei figli.
In linea generale, la donazione altro non è che il negozio giuridico con cui una parte – il donante – per sua volontà arricchisce l’altra – ossia il donatario – disponendo di un proprio diritto – o obbligandosi a disporne – senza ottenere per questo un corrispettivo. L’atto è infatti dovuto al cd. spirito di liberalità.
Ebbene, non vi sono dubbi a riguardo: regalare dei soldi a un figlio rappresenta un atto di donazione. Essa può essere slegata da una particolare finalità (donazione diretta) oppure essere fatta al fine di cogliere un certo scopo, ad es. l’acquisto di un’automobile (donazione indiretta)
Circa le modalità concrete della donazione, rimarchiamo quanto segue:
In riferimento alla donazione dal genitore al figlio non scattano le note imposte sulla donazione, soltanto se l’importo è al di sotto di 1 milione di euro. Altrimenti rileva l’aliquota è del 4%, che però grava soltanto sulla differenza. Pertanto ad es. in caso di donazione pari 1.200.000 euro, l’aliquota inciderà soltanto su 200.000 euro.
Attenzione però: se la donazione si compie per il tramite di atto notarile vi sarà da pagare, oltre alla parcella del professionista, anche l’imposta di registro sulla registrazione del rogito notarile.
Tornando alla domanda in apertura, in base alle norme di legge vigenti dobbiamo rispondere che non sussiste un limite ai soldi che si possono regalare al figlio, ma anche a ogni altro soggetto.
Il punto è come sempre legato alla giustificazione dell’operazione innanzi al Fisco. Infatti non dobbiamo dimenticare che grazie alla tecnologia di oggi l’AdE può controllare, attraverso la cd. Anagrafe dei conti correnti o dei rapporti finanziari, tutte le operazioni che si compiono all’interno di un conto corrente – bonifici per donazione da genitore a figlio inclusi.
Proprio il bonifico che qui interessa è da ritenersi assolutamente lecito, tanto più che grazie al bonifico la tracciabilità è garantita e dunque ogni acquisto che il figlio possa fare con il denaro ricevuto, risulterà sempre giustificato proprio dalla tracciabilità. Ovviamente nell’ambito dell’operazione, l’interessato sarà pur sempre tenuto a rispettare gli obblighi di versamento delle imposte sopra menzionati.
Infine, dobbiamo ricordare altresì che se il tetto alla donazione del denaro non sussiste come operazione in sé, è altrettanto vero che, sul piano del diritto civile e delle successioni, potrebbero emergere eventuali contestazioni da parte degli eredi legittimari – ovvero coniuge, figli o genitori (in mancanza dei figli). Attenzione però: dette contestazioni possono essere mosse soltanto dopo il decesso del donante e mai anteriormente.
In particolare, laddove con il bonifico per donazione al figlio fossero violate le regole in tema di attribuzione delle quote di legittima spettanti per legge, il familiare potrebbe fare causa al donatario per ottenere la redistribuzione delle ricchezze del soggetto defunto, in maniera conforme al diritto civile. Si tratta della cd. azione di riduzione.
Insomma, vero è che agli eredi legittimari spettano sempre delle quote minime del patrimonio del de cuius che non possono essere messe a rischio né con il testamento, né con donazioni come quelle di cui si tratta. La quota di legittima non è prefissata ma cambia in base all’entità del patrimonio del deceduto e alla quantità di eredi legittimari.