Scatta la prescrizione breve per le bollette, quando l’errore nella stima dei costumi è imputato alla società erogatrice.
Il pagamento delle bollette relative ai consumi energetici è uno degli obblighi a cui sono chiamati a rispondere i consumatori italiani. Si tratta di una delle sfide più importanti da affrontare per le famiglie italiane, soprattutto in questo periodo di crisi energetica in cui si è assistito alla lievitazione dei prezzi.
La crisi energetica che ha investito l’Europa e l’Italia era già stata ampiamente prevista dal Governo alla fine del 2021. Per questo motivo, infatti, erano state disposte delle misure di sostegno economico per far fronte alle difficoltà alle quali sarebbero andate incontro le famiglie italiane.
La situazione, già critica, ha subuto un ulteriormente inasprimento a causa dal conflitto in Ucraina.
L’onere per il pagamento delle bollette è appesantito in caso di conguagli. Ci stiamo riferendo a quegli importi che le società erogatrici di luce, gas e acqua riportano in bolletta per recuperare gli importi a credito.
Prescrizione breve per le bollette di luce e gas
Le Società erogatrici di servizi di luce, gas e acqua hanno il diritto di effettuare il conguaglio per recuperare gli importo di cui sono creditrici. L’azione è legittimata, secondo quanto stabilito dalla legge che fissa anche i termini per la prescrizione.
In molti casi, i valori indicati nelle bollette di luce, gas e acqua fanno riferimento ai cosiddetti consumi presunti, che poi devono essere periodicamente verificati. In questo modo, le società erogatrici possono verificare la corrispondenza tra quanto stimato e quanto effettivamente consumato dal cliente.
Nel caso in cui vi sia differenza tra la stima e il consumo si procede con il conguaglio.
Dal momento che l’eventuale errore in bolletta non dipende dal consumatore, ma dalla società erogatrice la prescrizione disposta dalla legge per il conguaglio è breve (rispetto a quella ordinaria che prevede 10 anni).
In questo caso, infatti, la legge ha stabilito che la prescrizione decorra dopo:
- 2 anni nel caso di conguagli ricevuti a partire dal 1 gennaio 2019 per le bollette del gas, dal 1 marzo 2018 per le bollette di energia elettrica e dal 1 gennaio 2020 per le fatture relative ai consumi di acqua.
- 5 anni per i conguagli inviati prima delle suddette date.
La novità che non tutti conoscono
La novità è stata introdotta con la delibera numero 97 del 2018, mediante la quale le Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha applicato quanto stabilito dalla Legge di bilancio 2018.
In sostanza, l’autorità ARERA ha abbassato i tempi di prescrizione da 5 a 2 anni per i conguagli delle bollette di luce, gas e acqua, senza prevedere la retroattività.
In particolare la prescrizione dopo 2 anni si applica ai consumatori e alle micro imprese, con meno di 10 dipendenti o con un bilancio inferiore a 2 milioni di euro. Per tutte le altre utenze, invece, è disposta la prescrizione quinquennale.
Di conseguenza, tutte le bollette ricevute dalle utenze con 2 o 5 anni di ritardo non devono essere pagate.
Va ricordato che il termine di prescrizione si interrompe in caso di diffida da parte della società erogatrice del servizio.
Questa deve avvenire tramite raccomandata o con posta elettronica certificata (nel caso in cui il destinatario sia un’azienda, un professionista o una partita IVA). A partire dal ricevimento della raccomandata, inizia a decorrere nuovamente il termine di prescrizione. Fermo restando che il consumatore ha la possibilità di opporsi entro 40 giorni dalla notifica, segnalando l’abuso all’Antitrust.