Eredità e i debiti del genitore defunto possono rappresentare una problematica non indifferente per i potenziali eredi. I chiarimenti a riguardo
Non è affatto rara l’ipotesi pratica del genitore che, a seguito del decesso, lascia debiti mai saldati nei confronti dei debitori. I figli sono da ritenersi a loro volta obbligati? E se sì, entro che limiti?
Una questione concreta che non pochi potrebbero porsi è la seguente: in caso di genitori con debiti accumulati, chi è che ne risponde? Precisiamo subito che fino a quando il genitore indebitato è in vita, sulla prole non ricade alcun obbligo di pagamento. Inoltre, se è vero che alla data del decesso il subentro nella posizione di debitore si verifica per chi accetta l’eredità, è altrettanto vero che non tutte le obbligazioni si trasmettono agli eredi.
Proprio di ciò vogliamo parlare nel corso di questo articolo: come fare a sapere chi paga i debiti di un genitore nullatenente? E come fare per non subire nessuna conseguenza? Di seguito tutte le risposte.
Genitore indebitato e debiti da saldare: il caso del pignoramento dei beni mobili
In linea generale, come abbiamo appena accennato, le regole del diritto civile indicano che i debiti ricadono soltanto su chi li contrae e non anche sui familiari, anche nella condizione di convivenza.
D’altronde la legge espressamente prevede che soltanto il debitore è colui che risponde delle obbligazioni contratte con i propri beni presenti e futuri.
Tuttavia a questo principio vi sono due eccezioni di rilievo: la prima riguarda la cd. comunione dei beni, giacché i creditori possono comunque pignorare i beni della comunione; la seconda – che è quella che qui interessa – ha a che fare con la situazione del genitore convivente con il figlio.
Ebbene, nelle circostanze in cui il creditore scelga di svolgere un pignoramento dei beni mobili, inviando l’ufficiale giudiziario presso l’abitazione del genitore debitore, le conseguenze saranno queste:
- per legge tutti i beni nell’appartamento saranno presunti – fino a prova contraria – di proprietà del genitore indebitato;
- perciò il figlio che abbia acquistato degli oggetti (ad es. una tv), ma che non abbia però conservato gli scontrini e fatture che attestino di aver pagato personalmente il relativo prezzo, subirà l’espropriazione dei beni acquistati con le proprie risorse.
Attenzione anche al caso della garanzia della fideiussione. In queste circostanze il debito del genitore va a ricadere sul figlio. Questi infatti fa da garante al genitore, vale a dire sottoscrive una fideiussione per coprire necessità economiche del genitore, ma con il rischio di subire il pignoramento del proprio patrimonio da parte della banca – oltre a quello del debitore.
Genitore indebitato e nullatenente: l’accettazione dell’eredità e le conseguenze
Queste appena menzionate sono ipotesi che costituiscono eccezione al principio generale per cui è solo il debitore a rispondere delle obbligazioni contratte, con i propri beni presenti e futuri.
Al delle situazioni viste nel precedente paragrafo i figli del genitore debitore e nullatenente non rischiano alcun pignoramento dei propri beni, fino al momento in cui il genitore è in vita.
Come è ben noto, quando invece muore una persona si apre l’articolato iter di successione. In estrema sintesi, i suoi beni e i suoi debiti ricadono su chi accetta l’eredità. Non vi sono dubbi a riguardo: l’accettazione comporta il trasferimento integrale dei beni e delle passività del soggetto deceduto in capo agli eredi. Proprio questa è la sola ipotesi pratica nella quale i figli (eredi) possono rispondere dei debiti del genitore.
L’accettazione dell’eredità si compie secondo precise condizioni e regole e inoltre, prima dell’accettazione dell’eredità, ai creditori è vietato di agire contro i familiari del defunto, figli compresi. Ricordiamo altresì che l’accettazione dell’eredità non deve essere per forza espressa e dunque formalizzata. Essa può anche desumersi da gesti e comportamenti taciti e concludenti, che lascino intuire l’accettazione stessa (ad es. l’utilizzo dei beni del genitore defunto).
Laddove però il genitore sia debitore e nullatenente, la prole avrà ovviamente tutto l’interesse a rinunciare all’eredità, evitando così gravose conseguenze economiche.
Genitore defunto, debiti che non gravano sui figli eredi e strumenti di tutela
Tuttavia è opportuno ricordare che non tutte le obbligazioni (debiti) del genitore defunto si trasferiscono agli eredi – pur con l’accettazione dell’eredità. Ne restano fuori i seguenti:
- debiti di gioco;
- debiti caduti in prescrizione;
- obbligazioni personali del soggetto defunto (ad es. esecuzione di un’opera d’arte);
- alimenti;
- sanzioni amministrative, penali e tributarie;
- mantenimento mensile.
Rimarchiamo infine che i figli possono comunque tutelarsi contro le situazioni debitorie dei genitori, attraverso le modalità seguenti:
- rinuncia all’eredità;
- accettazione ma con beneficio di inventario. Per questa via il figlio diviene erede e dei debiti del genitore defunto non risponde con il proprio patrimonio personale, ma soltanto con i beni ottenuti in successione – vale a dire entro la portata del loro valore. In queste circostanze l’erede di fatto annulla ogni rischio di natura economica;
- rinuncia all’eredità in attesa della prescrizione dei debiti e, una volta subentrata, revoca della rinuncia con accettazione dell’eredità.
Tutte e tre le modalità appena citate sono legittime e del tutto legali, e consentono al figlio di tutelarsi contro eventuali debiti lasciati dal genitore defunto.