In tema di cartelle esattoriali e definizione agevolata, la legge n. 25 del 2022 ha definito un nuovo calendario scadenze.
Lo scorso 29 marzo, data di entrata in vigore della legge di conversione, l’AdE – Riscossione ha pubblicato delle utili FAQ, in tema di novità introdotte dalla legge n. 25/2022, di conversione del decreto Sostegni ter.
A seguito della conversione in legge del Sostegni ter ecco rilevanti novità per ciò che attiene alle cartelle esattoriali. Soprattutto spicca la scelta favorevole alla riammissione ai benefici della definizione agevolata per i contribuenti decaduti a causa del mancato, tardivo o insufficiente pagamento, entro il 9 dicembre 2021, delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021 di rottamazione ter, saldo e stralcio e rottamazione UE.
Proprio la legge n. 25 dello scorso 28 marzo ha dettagliato un nuovo calendario per le scadenze delle rate non versate nel 2020 e nel 2021, effettuando una modifica anche sul termine per il pagamento delle rate 2022.
Si tratta di novità assai significative in tema di cartelle esattoriali, giacché in base ad un comunicato stampa dell’Amministrazione finanziaria, gli ultimi aggiornamenti sul fronte fiscale costituiscono una nuova possibilità di rientrare nei termini per più di 500mila contribuenti. Vediamo allora qualche dettaglio, anche sulla scorta delle precisazioni fornite dalla stessa Amministrazione finanziaria.
Ricordiamo che la definizione agevolata consiste in una misura che permette al contribuente di estinguere i debiti legati ai carichi affidati agli agenti della riscossione, inclusi gli avvisi esecutivi dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, senza dover pagare sanzioni ed interessi di mora.
Ebbene, vediamo quali sono i termini per le definizioni agevolate nel decreto Sostegni ter. L’art. 10-quinquies del provvedimento ha fissato che il versamento delle rate del 2020, 2021 e 2022, allo scopo delle definizioni agevolate è ritenuto tempestivo e non comporta l’inefficacia delle stesse, se compiuto in maniera integrale, rispettivamente:
– entro il 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nell’anno 2020;
– entro il 31 luglio 2022, per le rate in scadenza nell’anno 2021;
– entro il 30 novembre 2022, per le rate in scadenza nell’anno 2022.
Nessun dubbio dunque: in tema di cartelle esattoriali, l’articolo 10-quinquies proroga i termini per il versamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio scadute nel 2020 e nel 2021 e quelle in scadenza nel 2022.
Questo il quadro indicato dal decreto che include, peraltro, misure urgenti in tema di contenimento degli effetti dei rincari dei prezzi dell’energia e di sostegno alle aziende e operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, collegate all’emergenza da coronavirus e alla delicata situazione internazionale.
Una ulteriore garanzia per il contribuente è rappresentata dal margine di cinque giorni per i ritardatari. Che cosa significa esattamente? In sintesi, i pagamenti sono comunque ritenuti regolari, se fatti con un ritardo non al di sopra dei 5 giorni dalla scadenza.
In termini pratici, ad esempio, il pagamento delle rate scadute nel 2020, per effetto dei differimenti da calendario, potrà essere eseguito entro il 9 maggio 2022, ed il motivo è molto semplice. Il 30 aprile, di scadenza, è sabato, e perciò slitta a lunedì 2 maggio 2022. Mentre i 5 giorni di tolleranza dopo il 2 maggio scadono il 7 maggio, sabato, che, a sua volta, slitta a lunedì 9 maggio.
Attenzione però: in ambito cartelle esattoriali, il contribuente perde la possibilità di avvalersi della definizione agevolata se:
In ipotesi di mancato, o di insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata, o di una rata di quelle nelle quali è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non comporta effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza, per quanto attiene al recupero dei carichi oggetto della definizione.
L’Agenzia delle Entrate ha rimarcato altresì che se il pagamento sarà integrato oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non potrà perfezionarsi e i versamenti compiuti saranno ritenuti a titolo di acconto sulle somme dovute.
Per poter rispettare i propri obblighi di contribuente e dunque pagare il dovuto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato inoltre che è possibile:
L’Amministrazione finanziaria infine ricorda che è possibile compiere il versamento attraverso compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (cd. crediti certificati), maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi verso la PA.