L’amministratore di sostegno è una figura essenziale per determinati contribuenti. Per questo la procedura di nomina segue rigide regole.
Quando si tratta di assistenza, occorre sempre fare gli opportuni distinguo. Specialmente in fatto di tutela. Una differenza sostanziale, ad esempio, intercorre fra il tutore legale e l’amministratore di sostegno.
Entrambi svolgono essenzialmente le medesime mansioni, con la non trascurabile differenza che, nel primo caso, la figura si sostituisce del tutto al beneficiario, nel compimento degli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione. L’amministratore di sostegno, in pratica, affianca chi richiede il “servizio”, dopo essere stato designato in anticipo con atto pubblico oppure scrittura privata autenticata. Un documento che può essere redatto anche preventivamente, nell’ottica di una possibile futura incapacità. Questo perché l’amministratore di sostegno potrebbe intervenire esclusivamente in caso di infermità o menomazione fisica o psichica della persona (con impossibilità quindi di provvedere di persona ai propri interessi) che ne richiede i servigi.
La procedura di nomina non è né semplice né scontata. La riprova della centralità della figura dell’amministratore di sostegno, per il quale l’iter richiede alcuni passaggi obbligati, disciplinati in modo rigido e soggetti a precisa documentazione. La prima questione da determinare è la durata del servizio, o meglio, se sarà temporaneo oppure a tempo indeterminato. Va comunque considerato che la nomina è revocabile e che l’attività viene svolta a titolo gratuito. Per quanto riguarda la nomina, sarà il beneficiario a concederla, tramite atti appositi.
L’amministratore di sostegno, una volta nominato, potrà naturalmente “amministrare” e gestire il patrimonio, oppure promuovere giudizi. Non potrà però procedere all’acquisto di beni mobili. Per il resto, potrà farlo per tutti quelli ritenuti necessari sia per l’economia domestica che per l’amministrazione stessa del patrimonio. Non rientrerà fra le sue facoltà la stipula di contratti di locazione di durata superiore a 9 anni, né accettare donazioni o legati connessi a condizioni. Inoltre, non potrà decidere se accettare oppure rinunciare a una determinata eredità, né procedere alla vendita dei beni mobili e immobili. Terminato l’incarico, sarà suo compito redigere una relazione sia sullo stato di salute del beneficiario che sul suo status sociale, allegando copie degli estratti conto e la documentazione relativa alle spese maggiori.
Le procedure di nomina non ammettono deroghe. Il futuro amministratore (su proposta del Pubblico ministero, del tutore o curatore) dovrà procedere a un ricorso presso il giudice tutelare, indicando le generalità del beneficiario, dimora abituale e ragioni per cui la nomina è richiesta. Inoltre, dovrà essere indicato il nominativo e il domicilio del coniuge, se conosciuti da chi ricorre, oltre che dei discendenti e degli ascendenti. Va ricordato che l’amministratore di sostegno non potrà essere un conoscente ma un coniuge non separato legalmente, il convivente, i genitori oppure fratelli e sorelle. Via libera anche ai parenti fino al quarto grado. Potrà assurgere a tale mansione, anche il soggetto che verrà designato dal genitore superstite con testamento, oppure atto pubblico o scrittura privata.