L’assegno unico e universale figli spetta a tutti a prescindere dall’ISEE, ma nasconde una penalizzazione che fa diminuire lo stipendio.
Arrivano i primi pagamenti dell’assegno unico figli, eppure, sono molti che hanno riscontrato una diminuzione notevole della busta paga.
La legge di conversione del decreto Sostegni ter comporta una sostanziale modifica dell’art. 12, c. 1, lett. d) TUIR. In linea generale, i requisiti per le detrazioni di cui all’art. 12 – relativo appunto alle detrazioni per carichi di famiglia – sono i seguenti:
- grado di parentela – coniugi, figli e “altri familiari a carico” tra i quali i genitori/suoceri, generi/nuore, discendenti dei figli;
- stato di convivenza – per gli “altri familiari a carico” è richiesta la stessa residenza del dichiarante;
- soglia di reddito – 2.840,51 euro lordi, incrementata fino a 4mila euro per figli fino a 24 anni.
Detrazioni per figli a carico e assegno unico: per figli minorenni e maggiorenni
La menzionata legge di conversione incide sull’art. 12 TUIR, e in particolare sui requisiti per i figli a carico. Infatti ora il comma 4-bis è incluso nell’art. 12 e, in ragione del nuovo impianto normativo, vale quanto segue:
- i figli minorenni sono esclusi dalla detrazione per carico di famiglia (perché fruiscono dell’assegno unico e universale);
- i figli maggiorenni e non rientranti nell’assegno unico non possono essere classificati fra gli “altri familiari” a carico (lettera d, comma 1, art. 12, Testo unico imposte redditi).
Conclusione: il nuovo assetto delle regole sui carichi di famiglia
Ricapitoliamo infine che cosa cambia a livello di agevolazioni per le famiglie con figli a carico, dopo l’ufficialità delle modifiche al TUIR da parte della legge di conversione del decreto Sostegni ter. In particolare, l’assegno unico:
- prende il posto delle detrazioni per figli a carico fino ai 21 anni;
- ma non fa venir meno gli sgravi IRPEF al 19% in dichiarazione (i figli per cui non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono infatti considerati al pari dei figli per i quali spetta detta detrazione);
E lo ribadiamo, le novità normative includono il divieto di considerare i figli maggiorenni – tra 18 e 21 anni – che non rientrano nell’assegno unico, come “altri familiari a carico” ai fini delle detrazioni fiscali.
Mentre sopravvive la detrazione art. 12, lettera c) TUIR per i figli a carico di età al di sopra dei 21 anni (e dunque non percettori di assegno unico e universale, tranne i casi di disabilità).