L’assicurazione della moto va corrisposta anche se il mezzo circola solamente in aree private. La sentenza della Cassazione sembra accumunare la polizza al Canone Rai, è veramente così?
Per un vecchio televisore non utilizzato e tenuto in cantina si paga il Canone Rai, per la moto che circola in zona privata si paga l’assicurazione. Cosa sta succedendo?
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha fatto nascere una spontanea corrispondenza tra Canone Rai e assicurazione della moto. Due imposte da corrispondere necessariamente se si è in possesso di un televisore e se si ha una moto di proprietà. Poco conta se l’apparecchio e il veicolo vengano o meno utilizzati. Il solo possesso presuppone l’obbligo di versamento della tassa e del premio assicurativo. La sentenza di riferimento sembrerebbe, ad una prima occhiata, suggerire che la polizza non possa essere sospesa nei mesi in cui la moto rimane ferma in garage. E’ la lettura giusta oppure ci sono dettagli che lasciano pensare il contrario?
La sentenza del 30 luglio 2021 delle Sezioni Unite ha creato dei dubbi tra i motociclisti. Nello specifico, il verdetto stabilisce l’obbligo di assicurazione del mezzo anche per la circolazione nelle aree private. Da qui la domanda sulla possibilità o meno di sospendere la polizza nei mesi più freddi, quando la moto non si utilizza ma si mette in moto nel giardino, ad esempio, per mantenere efficaci le prestazioni. La questione da chiarire, dunque, è se pur essendo parcheggiata in garage o in una propria area privata vige l’obbligo dell’assicurazione oppure no.
Per rispondere occorre valutare le parole espresse nella sentenza con riferimento al risarcimento della polizza in caso di danni provocati dal veicolo assicurato. “E’ l’utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale ad assumere fondamentale rilievo costituendo, in luogo di quello del “numero indeterminato di persone”, il criterio di equiparazione alle strade di uso pubblico di ogni altra area o spazio ove sia avvenuto il sinistro”. Continua affermando che per determinare l’estensione della copertura assicurativa occorrerà utilizzare il criterio discretivo associabile all’uso del mezzo nella sua funzione abituale.
Secondo quanto espresso dalla sentenza si potrebbe concludere che l’obbligo dell’assicurazione non vale nelle aree private solamente se la moto rimane completamente inutilizzata. Anche il più piccolo spostamento con motore acceso, dunque, richiederebbe la polizza e il motociclista non potrebbe richiedere la sospensione della polizza. Il blocco dell’assicurazione nel periodo di inutilizzo può essere richiesto a condizione che la moto non venga mai usata.
Diverso, dunque, dal caso dell’apparecchio televisivo. Se funzionante, il Canone Rai dovrà essere corrisposto anche se la tv non viene utilizzata ed è rinchiusa in cantina.