Il creditore quando può procedere con il pignoramento dei beni del debitore? Scopriamo le tempistiche e le modalità da seguire per recuperare quanto spettante.
Il pignoramento è un atto esecutivo del creditore nei confronti di un debitore. Vediamo quando può essere richiesto e come procedere.
L’espropriazione forzata dei beni può essere messa in atto in seguito ad un pignoramento. Parliamo di un atto esecutivo che ha l’obiettivo di vincolare alcuni beni del debitore in modo tale da poter risarcire il creditore o i creditori che intervengono nel processo esecutivo. Solo in determinate circostanze è possibile procedere con il pignoramento dei beni e, in alcuni casi, il debitore ha la possibilità di opporsi all’atto esecutivo. La questione, dunque, si rivela essere complessa. E’ il momento di approfondirla per fare chiarezza sulle possibilità del creditore e sugli obblighi del debitore.
Pignoramento, quando è possibile
Il creditore può richiedere il pignoramento dei beni nel momento in cui il debitore non paga volutamente la somma dovuta al creditore. E’ bene sapere che il debitore può continuare ad utilizzare i beni pignorati ma non può mettere in atto comportamenti volti alla sottrazione, distruzione o deterioramento dei beni stessi. Esistono tre tipologie di pignoramento, quello immobiliare, mobiliare e presso terzi. Sarà il creditore stesso a decidere quale forma utilizzare e, soprattutto, quando avviare l’atto esecutivo.
Prima di procedere con il vero pignoramento, il creditore dovrà notificare al debitore il titolo esecutivo, ossia l’atto di riconoscimento del diritto di credito, e il precetto, l’atto con cui viene intimato il pagamento entro dieci giorni. Entro novanta giorni dal precetto, poi, il creditore dovrà procedere con l’invio della notifica del pignoramento.
Il contenuto dell’atto esecutivo
Il pignoramento dovrà contenere l’indicazione del credito per il quale è stata inoltrata la richiesta all’Ufficiale Giudiziario completa dei beni che si intendono pignorare. Dovrà essere indicato, poi, l’avvertimento di poter fare domanda al giudice dell’esecuzione relativa alla sostituzione dei beni o dei crediti pignorati con importi di pari a quanto dovuto al creditore pignorante, inclusa la conversione ossia il capitale, gli interessi, le spese e i costi di esecuzione. L’atto esecutivo dovrà contenere anche l’invito a dichiarare residenza oppure domicilio eletto.
Nel caso in cui i beni del debitori non dovessero essere sufficienti a ricoprire il debito, l’Ufficiale Giudiziario procederà con la richiesta al debitore stesso di ulteriori beni da pignorare, i luoghi in cui si trovano e i nominativi di terze persone che li hanno in possesso. Ricordiamo che ogni dichiarazione dovrà essere vera per non incorrere in sanzioni. Il Presidente del Tribunale può, infatti, autorizzare la ricerca telematica di tutti i beni da pignorare per appurare che il debitore abbia dichiarato la verità.