Il contratto di locazione breve può essere regolato dalle prestazioni di un intermediario sostituto d’imposta. Con un occhio di riguardo dell’Agenzia delle Entrate.
In ogni procedimento che preveda come esito finale la stipula di un contratto o di un accordo, è fondamentale rispettare alla lettera tutte le procedure. Al fine, chiaramente, di evitare incongruenze che possano compromettere il risultato finale.
Il tema dei contratti di locazione per gli immobili non fanno eccezione. Anche perché, in questo caso, si fa riferimento a delle casistiche ben precise, tutte regolate da normative ad hoc. Ad esempio, qualora il contratto in questione abbia una durata inferiore a 30 giorni e non sia destinato a imprenditori, si potrà parlare di contratto di locazione breve. Una situazione ben più frequente di quanto non si pensi, considerando che include nel suo ventaglio di possibilità dei casi piuttosto frequenti come l’affitto di una casa per le vacanze. Eppure, anche in quest’ambito è necessario tenere alta la guardia sui vari cavilli da tenere sotto osservazione, anche in virtù di controlli specifici dell’Agenzia delle Entrate.
Un monitoraggio che avverrebbe anche nel caso in cui vi fosse un intermediario a dirimere le questioni burocratiche. Anche se, per la verità, quello della locazione breve è una tipologia di contratto piuttosto semplice, rapida e senza troppe formalità alle quali far fronte. Utile soprattutto nella regolamentazione degli accordi fra privati. Il tutto in un quadro normativo non troppo antico: il Decreto legge 50/2017 è infatti stato il primo a disciplinare a norma di legge la locazione breve, sia su un piano civile che dal punto di vista fiscale. Aggiornamenti successivi (come quello della legge 178/2020) hanno ulteriormente rifinito la legislazione a riguardo, inquadrando ad esempio come imprenditori coloro che affittano un numero di unità abitative superiori a quattro.
Locazione breve, occhio ai dettagli: il Fisco multa se manca questo documento
In sostanza, i contratti di questo tipo, per quanto frequenti e privi di grossi ostacoli fiscali, devono rispettare alla lettere le norme che li regolano. Specie sul fronte della documentazione da fornire che, anche in presenza di intermediari, fa capo a coloro che stipulano il contratto di locazione breve. Proprio la figura dell’intermediario, a ogni modo, gioca un ruolo primario nell’ambito della stipula. Costui, infatti, ha il compito di mettere e tenere in contatto cliente e locatore, ad esempio mantenendo la visibilità dell’annuncio dell’immobile potenzialmente oggetto della stipula. Attenzione però, perché anche sul piano fiscale il loro ruolo sarà rilevante, proprio in virtù della disciplina semplice che regola questa tipologia contrattuale.
Fra i vantaggi fiscali concessi dalla locazione breve, rientra l’utilizzo della cosiddetta “cedolare secca”. Ossia, al proprietario dell’immobile sarà consentito di usufruire di una tassa al 21%. La quale non sarebbe nemmeno da considerare qualora vi sia la mediazione di un intermediario, in quanto sarà quest’ultimo a fungere da sostituto d’imposta. La ritenuta del 21% sarà applicata sull’importo corrisposto dal locatore al proprietario e sarà versabile tramite F24. Il controllo fiscale, però, scatterà nel momento in cui il contratto di locazione breve andrà a buon fine. Fra gli obblighi dell’intermediario, rientra la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla stipula contrattuale, con tempi obbligatori.
La comunicazione dovrà essere effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo al contratto e dovrà contenere tutti i dati del locatore, oltre a quelli catastali dell’unità locata. Oltre, naturalmente, al corrispettivo pagato. L’omissione di tali comunicazioni significherebbe una stangata da parte dell’Agenzia delle Entrate, con multe fino a 2 mila euro. A carico dell’intermediario se ci si affida alle sue prestazioni.