Le visite fiscali fuori orario non sono ritenute validi ai fini Inps. Questo non significa che attività incompatibili col permesso di malattia non possano essere sanzionate.
Richiedere un permesso per malattia potrebbe comportare, almeno una volta nel corso dei giorni d’assenza dal lavoro, una visita fiscale presso la propria abitazione. Ossia, dove il malato è domiciliato.
Il medico in questione dovrà però rispettare le normative vigenti. Le quali prevedono che la visita potrà sì avvenire ma solo in orari (o meglio fasce orarie) prestabiliti. Questo significa che ogni visita che avverrà fuori orario non potrà essere considerata valida. La normativa è piuttosto precisa in questo caso e l’incaricato Inps è obbligato a tenerne conto. AL di fuori della fascia orario prestabilita, la visita non è consentita e, quindi, al lavoratore colto in assenza non saranno applicate le sanzioni previste. Questo non toglie che l’usufruire dei giorni di malattia imponga al beneficiario il rispetto delle regole. E non sempre l’uscita fuori dall’orario di reperibilità delle visite è contemplata.
In alcuni casi, la sanzione potrebbe scattare anche qualora il lavoratore fosse colto fuori casa negli orari in cui, in teoria, gli ispettori fiscali non potrebbero verificare la sua presenza. Anche in questi casi, ci si rifà alla normativa vigente: il lavoratore in malattia ha sì diritto a sospendere la propria attività per permettere la guarigione (percependo contestualmente un’indennità sostitutiva delle retribuzione a carico dell’Inps) ma l’Istituto di Previdenza Sociale avrà la facoltà di verificarne le effettive condizioni tramite visite fiscali. Effettuabili sette giorni su sette, weekend inclusi.
Per quanto riguarda le cosiddette fasce di reperibilità, per i dipendenti del settore privato si va dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, mentre per i dipendenti del pubblico dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Entro questi orari, chi usufruisce del permesso di malattia dovrà tassativamente essere in casa, in quanto passibile di controllo da parte del medico fiscale. Al di fuori di questi, invece, il medico non potrà far altro che lasciare un avviso (sempre qualora il dipendente non sia in casa). O, se il lavoratore è in casa, sarà a sua discrezione se accoglierlo o meno. Se invece la visita fiscale dovesse cominciare alle 17.55, sarà facoltà di chi la effettua prolungarla oltre l’orario. Nel caso di avviso consegnato per non aver trovato nessuno in casa, tutto dipende dall’orario indicato. Se questo è posteriore a quello della fasica di reperibilità, il problema non si pone.
In caso contrario, spetterà al dipendente l’onere probatorio. Dovrà essere lui, quindi, a dover dimostrare che, effettivamente, il controllo è avvenuto fuori dell’orario prestabilito, cosa obiettivamente non semplice. In sostanza, per evitare rischi sarebbe sempre meglio restare in casa. Anche perché, al pari dei permessi concessi tramite 104, anche quelli per malattia impongono una sorta di codice etico. Non potranno infatti essere svolte, nemmeno fuori della fascia di reperibilità, attività ritenute incompatibili col permesso di malattia. In questi casi, sarà il datore di lavoro ad applicare le sanzioni che riterrà opportune dal punto di vista disciplinare. In base alla gravità della situazione, si potrebbe arrivare persino al licenziamento per giusta causa.