Reperibilità telefonica medico di base: cosa prevede la normativa vigente

Vediamo quale dovrebbe essere la reperibilità telefonica da parte del medico di base secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia

Nei frangenti in cui il dottore non è disponibile è necessario recarsi presso la guardia medica. Ecco quando bisogna ricorrere a questa via alternativa.

Medico di base
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Nel momento in cui si è alle prese con problemi di salute non propriamente gravi ci si rivolge al proprio medico di base per capire come risolverli. Non sempre però il dottore può essere disponibile.

Potrebbe infatti essere impegnato con altri pazienti o essere irreperibile per eventuali attività collaterali alla sua professione o perché dopo una giornata estenuante, anche lui ha il sacrosanto diritto di riposare.

Ad ogni modo, deve comunque garantire una fascia di disponibilità in cui può dar manforte a chi si ritrova in una situazione non ottimale. 

Medico di base: in quale fascia giornaliera deve essere rintracciabile al telefono?

Le disposizioni di legge in vigore sulla tematica parlano piuttosto chiaro. Un dottore deve essere disponibile telefonicamente per 2 ore al giorno (7 su 7), nello specifico dalle 8 alle 10 del mattino. Un principio che vale per le richieste non differibili, come ad esempio un certificato di malattia per il lavoro. 

L’istanza deve essere necessariamente soddisfatta entro le 14 del medesimo giorno in cui avviene la richiesta da parte del soggetto avente bisogno. Al di fuori degli orari sopracitati, secondo la prassi ci si può rivolgere alla guardia medica.

Tra gli altri obblighi a cui deve attenersi chi svolge un’attività sanitaria di questo tipo, c’è anche la presenza in ambulatorio in tutti i giorni feriali.  Gli orari possono essere variabili e sono strettamente collegati al numero di pazienti che sono iscritti alla sua lista. In linea di massima per la visita è necessario fissare un appuntamento (soprattutto in questa fase caratterizzata dalla pandemia).

In ogni caso se una persona si presenta in studio in condizioni gravi senza però aver dato il preavviso, il medico non può rifiutarsi di visitarla. Il dottore inoltre deve anche effettuare prestazioni a domicilio qualora il soggetto richiedente non sia in grado di recarsi presso l’ambulatorio.

Lo stesso trattamento può essere richiesto anche da chi non ha dei comprovati impedimenti. Questa situazione però prevede il pagamento di un corrispettivo al proprio medico di base. 

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