L’eredità è regolata da normative specifiche. E la violazione delle quote minime è contestabile anche in caso di donazione.
Le questioni legate all’eredità vanno sempre tenute in debita considerazione. Anche quando si decide di disporre del proprio denaro per una donazione. Anzi, è proprio questo uno dei maggiori punti di contrasto.
La Legge, infatti, consente di bloccare o perlomeno di contestare delle donazioni in denaro effettuate da genitori, familiari o parenti vari qualora non rispondano ai reali requisiti che le consentono. Ad esempio, qualora il donatore risulti debitore, emergerebbe una prima situazione limite. Esistono delle normative specifiche che regolano il tutto, consentendo di opporsi a eventuali operazioni di questo tipo, anche nei casi in cui la donazione viene effettuata senza atto pubblico oppure, come detto, per questioni legate al mancato rispetto della quota ereditaria. In pratica, anche la beneficenza fatta col proprio denaro dev’essere effettuata seguendo delle regole.
Il pro forma e l’aspetto legale sono fondamentali. La mancata osservanza, pur se in un primo momento potrebbe passare inosservata, non sarà essente dal rischio di portare in futuro la contestazione di un’eredità. Le leggi in vigore spiegano precisamente che l’eventuale contestazione di una donazione effettuata da un genitore, non può avvenire se questi è ancora in vita. Questo perché l’opposizione è riferibile unicamente a una questione ereditaria, in quanto il denaro utilizzato in vita è legittima proprietà di chi lo possiede. Una regola che vale sia per i genitori che per altri parenti.
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Quando contestare una donazione: cosa dice la Legge
Chiarito l’aspetto tecnico, si passa a quello pratico. Al decesso del donante possono subentrare delle questioni legate all’eredità da dirimere. E, pur se la donazione in questione è stata effettuata per uno scopo di beneficenza, qualora questa violi le normative che regolano l’eredità parentale la contestazione sarà del tutto legittima. L’opposizione formale può riguardare non solo del denaro ma anche altri beni, quali gli immobili. La condizione imprescindibile da rispettare è l’acclarata violazione della quota minima di eredità prevista dalla successione al coniuge o a figli. Oppure ai genitori, in assenza delle altre categorie parentali. In questi casi, i beneficiari si ritroverebbero di fatto senza la quota spettante in eredità e, per questo, la richiesta di blocco della donazione potrà essere effettuata con buone probabilità di accolte.
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La richiesta potrà essere inoltrata entro dieci anni dal momento del decesso del donante. Stesso discorso se questa, pur legittima, è avvenuta senza alcun atto pubblico. La Legge, infatti, spiega che chiunque abbia interesse come erede o creditore del donante, può rivolgersi al giudice per bloccare e richiedere la nullità della donazione. In questo caso, si parlerebbe di un vizio di forma che, però, non cambia la sostanza. Anche una donazione simulata da falsa vendita può essere contestata e bloccata. Si tratta di un caso limite ma non privo di precedenti in giurisprudenza. Per fare un esempio, il genitore potrebbe tentare di evitare eventuali contestazioni mascherando la donazione con una vendita simulata. Anche in questo caso, varrà il limite di dieci anni per inoltrare formale richiesta di blocco.