L’Inps ricorda termini e procedure per l’istanza da presentare per ottenere uno sconto del 35% sui contributi. Alcuni forfettari restano fuori.
Chiarimenti in arrivo per i forfettari destinati a ottenere la riduzione dei contributi Inps pari al 35%. Delucidazioni che l’Istituto ha diramato in merito sia alla scadenza che alle procedure da seguire per l’istanza.
Di tempo non ne è rimasto molto. Il termine ultimo per presentare la domanda scade il prossimo 28 febbraio. Ne consegue che le Partite Iva in regime dei minimi potranno inoltrare domanda entro questa data per riuscire a usufruire dello sconto sui contributi. La circolare dell’8 febbraio diramata dall’Inps ha di fatto riepilogato le procedure per presentare l’istanza, esclusivamente per coloro che dovranno produrla ex novo. Chi ha già inoltrato la domanda lo scorso anno, infatti, non sarà tenuto a presentarla di nuovo, a patto che le condizioni per la fruizione siano ancora in essere. Cosa probabile visto che faranno fede i redditi del precedente anno d’imposta.
L’agevolazione fiscale in questione è stata pensata per artigiani e commercianti, sia per i contributi dovuti in modo fisso che per quanto riguarda quelli variabili, ossia calcolati sul reddito imponibile. L’istanza, qualora fosse accettata, permetterà ai forfettari di ottenere uno sconto del 35% sui contributi Inps, sempre che il tutto avvenga entro i termini di scadenza prefissati. Come detto, termine e procedure valgono esclusivamente per coloro che sono tenuti a presentare nuovamente domanda. Per tutti gli altri, varranno le regole precedenti, senza necessità di ripetere i passaggi.
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Qualora un contribuente che figura fra i forfettari abbia aperto una nuova attività, senza avere in precedenza usufruito dello sconto sui contributi durante il corso dell’anno, potrà presentare la propria istanza, sempre entro la data del 28 febbraio. Come riferisce la circolare n. 22 dell’Inps, l’istanza dovrà essere presentata al momento dell’iscrizione alla gestione artigiani e commercianti, quindi in modo tempestivo “rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione”. Al fine della presentazione dell’istanza, gli interessati dovranno accedere al Cassetto previdenziale artigiani e commercianti tramite il portale Inps, per poi compilare il modulo preimpostato nella propria pagina personale.
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Per quanto riguarda i requisiti necessari, farà fede la Legge di Stabilità del 2015. La quale, all’articolo 1 comma 76, spiega che i forfettari in questione dovranno svolgere attività d’impresa, con iscrizione attestabile alla gestione separata Inps destinata agli artigiani e ai commercianti. Inoltre, restano fuori dall’agevolazione fiscale tutti qui contribuenti (in regime forfettario) che svolgono attività professionali prive dell’obbligo di iscrizione a una qualsiasi cassa professionale. Stesso discorso per coloro per i quali figura l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’Inps riservata ai professionisti senza cassa. Costoro dovranno rinunciare a richiedere l’agevolazione così com’è stata pensata.