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Economia e Finanza

Cambiare le lire in euro, termini scaduti ma (forse) c’è una possibilità

Chi ha dimenticato le vecchie lire nel cassetto sarà costretto a lasciarle lì. La conversione in euro non è più possibile, tranne che a una condizione.

 

La conservazione di alcune monete o di vecchie banconote è qualcosa che più o meno accomuna tutti. O almeno coloro che hanno vissuto parte della loro vita con la vecchia valuta.

Foto © AdobeStock

Non solo collezionisti ma anche gente comune, legata al ricordo o semplicemente all’affetto per qualcosa che ricorda il proprio passato. Ben diverso è il discorso se tali soldi sono stati dimenticati. E, quindi, non soggetti alla conversione nel momento del passaggio all’euro. In questo caso, infatti, ci si ritroverebbe di fronte a un errore grossolano, specie se il quantitativo di denaro (di vecchie lire in questo caso) dovesse essere consistente. Questo perché, a oggi, è teoricamente impossibile che le vecchie lire possano essere ancora convertite nella moneta corrente. Non bisogna dimenticare che l’euro è in circolazione ormai da vent’anni e di tempo per operare il cambio ce n’è stato abbastanza (inizialmente fino al 2012).

Tuttavia è un discorso complesso. Tanto che, nel recente passato, sia la Corte Costituzionale che la Cassazione sono state chiamate in causa per dirimere le questioni sul cambio. La scadenza del 2012, ad esempio, è stata più volte al centro dell’attenzione, anche a livello costituzionale. Gli istituti di credito però, in primis la Banca d’Italia, non sono tenuti ad accettare il cambio, essendo la lira ormai una moneta senza validità legale e i termini previsti per la sostituzione scaduti. A oggi, una sola circostanza consente ancora la deroga: ossia, dimostrare di aver effettuato una richiesta di conversione prima che i termini stabiliti per legge scadessero.

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Conversione delle lire in euro: come funziona a norma di Legge

La validità legale delle lire, chiaramente, è cessata da tempo. Ossia dal momento stesso dell’introduzione effettiva dell’euro in circolazione. La Legge aveva stabilito un lasso di tempo di dieci anni per effettuare il cambio di monete e banconote nella nuova valuta, fissando la scadenza al 28 febbraio 2012. Un termine successivamente anticipato (con decorrenza immediata) al 6 dicembre 2011, rendendo la vita difficile a chi non è riuscito ad avvedersi in tempo dal cambiamento di data. Per questo, nel 2015, la Consulta ha dichiarato illegittima la nuova normativa, chiedendo una revisione o quantomeno una deroga per il repentino anticipo dei termini. Il decreto di modifica da parte del Ministero dell’Economia è arrivato nel 2016, ripristinando la validità della scadenza del 28 febbraio 2012.

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In pratica, solo coloro che avevano effettuato una richiesta posteriore al 6 dicembre 2011 e precedente al 28 febbraio 2012 erano ancora in grado di effettuare il cambio delle vecchie lire in euro. Una disposizione alla quale si è uniformata anche Bankitalia che, ai contribuenti, ha confermato di poter effettuare ancora il cambio a patto che la richiesta sia stata incontrovertibilmente effettuata entro queste date. E questo vale anche per gli altri istituti di credito, al netto dei contenziosi attivati. Va specificato che tali termini restano validi esclusivamente in Italia, dal momento che ogni Paese europeo ha adottato termini propri per la conversione. Nel nostro Paese, come negli altri dell’Eurozona, circolano ancora monete e banconote del vecchio (rispettivo) conio pari a miliardi degli attuali euro. Soldi che, per la maggior parte, sono destinati a finire nel cassetto dei ricordi. O delle occasioni perse, fate voi.

Published by
Damiano Mattana