Non mandare i figli a scuola è un reato punito dalla Legge? Scopriamo in quali casi secondo quanto stabilito dal Ministero dell’Istruzione e della Giurisprudenza.
Si chiama scuola dell’obbligo fino a 16 anni, ciò significa che non iscrivere i figli alle scuole elementari, medie e superiori è un reato punibile dalla Legge?
In Italia il percorso scolastico obbligatorio inizia a sei anni di età e termina raggiunti i 16 anni. Dieci anni, dunque, di formazione prevista dal Codice Penale. Qui troviamo una Legge secondo la quale è obbligatoria “l’istruzione impartita per almeno dieci anni, finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età“. Inoltre, la Legge stabilisce che “chiunque, rivestito o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d’impartirgli o di fargli impartire l’istruzione elementare“ è punibile. Quanto detto è costituzionalmente accettabile e dunque corrisponde realmente a reato non mandare i figli a scuola?
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Non mandare i figli a scuola, chiariamo alcuni punti
Elementari, medie e prime anni delle superiori, è possibile evitare ai figli il percorso scolastico? Sulla necessità di frequenza è possibile riscontrate pareri differenti tra quanto affermato dal Ministero dell’Istruzione e quanto espresso dalla Giurisprudenza. Secondo il Ministero la scuola primaria è obbligatoria. Il riferimento è ai cinque anni di scuola elementare che servono ai bambini per acquisire conoscenze e abilità fondamentali per sviluppare competenze culturali in modo tale da aver un pieno sviluppo della persona. Sono anni fondamentali, poi, per la socializzazione e per imparare a rispettare le regole ed è un primo esercizio dei diritti fondamentali costituzionali.
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Il Ministero, dunque, rende obbligatoria la frequenza per i bambini che hanno compiuto i sei anni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. L’obbligo vige fino agli 11 anni. In più, secondo il Ministero, è necessario che alla conclusione del ciclo dei cinque anni si proceda con l’iscrizione alle scuole medie.
Cosa afferma la Giurisprudenza?
Le affermazioni del Ministero della Giurisprudenza non sono sostenute in toto dalla Giurisprudenza. Il Codice Penale prevede, in base alla Legge citata all’inizio dell’articolo, un’ammenda di trenta euro se si nega l’istruzione elementare ai figli. Poche decine di euro per la mancata iscrizione alla scuola primaria. Nessun importo da corrispondere come multa, invece, se non si iscrive il figlio alla scuola media. La Giurisprudenza, infatti, afferma che penalmente non è compito della Corte ampliare l’ambito applicativo della norma che punisce i genitori che privano i figli del ciclo elementare.
In conclusione, è reato – punibile con 30 euro – non mandare i figli alla scuola elementare ma non è reato la mancata iscrizione alla scuola media oppure ai primi due anni di superiori.