Il contratto di apprendistato apre le porte del mondo del lavoro ai giovani. Scopriamo nei dettagli di cosa si tratta.
Apprendista, ragazzo di bottega, stagista, sono tutti termini che, da quelli più antichi e ormai non più usati, fino a quelli mutuati dall’inglese, stanno ad indicare forme contrattuali riservate ai più giovani orientate all’apprendimento e all’ingresso nel mercato del lavoro.
In questo articolo parliamo dell’apprendistato. Sappiamo che la domanda che molti piccoli e medi imprenditori si fanno a riguardo è se questa forma contrattuale convenga all’azienda e se serva davvero per formare nuovi dipendenti per poi integrarli a pieno titolo nella vita aziendale.
Contratto di apprendistato in chiave riduzione disoccupazione
Il contratto di apprendistato diventa uno degli strumenti che ha permesso di ridurre significativamente la disoccupazione (non parliamo di precariato naturalmente). Le novità di fatto riqualificano l’apprendistato come il contratto tipico per far entrare i giovani nel mondo del lavoro che porta vantaggi fiscali e non, sia per gli apprendisti sia per i datori di lavoro, e con cui assistiamo ad una equiparazione ad un contratto a tempo indeterminato con dei limiti, a fronte del quale sono previste delle agevolazioni fiscali a beneficio delle aziende.
Vediamo insieme quali sono le novità che vengono introdotte e cosa cambia in pratica per dipendenti, disoccupati e datori di lavoro. Anticipo che gli incentivi e i benefici introdotti e potenziati nel tempo sono soggetti spesso a modifiche e non spettano a tutti i lavoratori ma solo a quelli in possesso di requisiti, anagrafici prima di tutto.
Perché conviene un contratto di apprendistato: all’azienda e al lavoratore
I vantaggi economici sono indubbi: il contratto di apprendistato è da sempre uno dei più convenienti per l’imprenditore che vuole assumere le nuove leve. Questa tipologia di forma contrattuale prevede infatti di:
- Risparmiare sulle aliquote contributive se si è a capo di un’azienda di piccole dimensioni (fino a 9 dipendenti);
- Accesso ai pacchetti di incentivi per l’occupazione.
Apprendistato: le novità previste dalla legge di bilancio 2020
Per capire se l’apprendistato conviene è necessario dare anche uno sguardo alle novità previste dal decreto bilancio 2020, ovvero la legge n. 160/2019, e in particolare l’art. 1, comma 8.
Con questa normativa si è introdotto l’esonero totale dei contributi previdenziali per i contratti stipulati in regime di apprendistato di primo livello. Ovvero quello istituito per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
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Vediamo adesso nei prossimi due paragrafi i dettagli dell’apprendistato di primo livello, dell’apprendistato per studenti, l’alternanza scuola-lavoro e l’apprendistato professionalizzante.
In cosa consiste il contratto di apprendistato oggi
L’apprendistato è un contratto di lavoro caratterizzato da un contenuto formativo: il datore di lavoro, oltre a pagare la retribuzione all’apprendista per il lavoro svolto, è obbligato a garantire all’apprendista la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto. L’apprendista ha, a sua volta, l’obbligo di seguire il percorso formativo che può essere svolto internamente o esternamente all’azienda.
I tre tipi di apprendistato
1. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
E’ un contratto di lavoro che permette di conseguire una qualifica professionale o un diploma professionale alternando lavoro e studio. La durata, che è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire, non può essere superiore a tre anni o quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. Possono essere assunti con questa tipologia di apprendistati i giovani dai 15 anni fino al compimento dei 25 anni, senza una qualifica o un diploma professionale.
2. Apprendistato professionalizzante
E’ un contratto di lavoro per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali attraverso una formazione trasversale e professionalizzante. Normalmente la durata del contratto non può essere superiore a tre anni o cinque per l’artigianato.
Possono essere assunti con questa tipologia di apprendistati i giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti (nel caso di possesso di qualifica professionale l’età minima scende a 17 anni), in tutti i settori di attività, privati o pubblici.
3. Apprendistato di alta formazione e ricerca
E’ un contratto di lavoro che consente di conseguire diversi livelli di titoli di studio: diploma di scuola secondari superiore, diploma professionale di tecnico superiore, diploma di laurea, master e dottorato di ricerca. Può essere utilizzato anche per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche. I percorsi formativi per l’apprendistato di alta formazione sono attualmente in fase di progettazione Possono essere assunti con questa tipologia di apprendistati i giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti (nel caso di possesso di qualifica professionale l’età minima scende a 17 anni), in tutti i settori di attività, privati o pubblici.
Over 29 e reinserimento professionale
Dal 2016 è possibile assumere con questo contratto anche i lavoratori OVER 29 beneficiari di mobilità o di trattamenti di disoccupazione, senza limiti di età, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale. Per l’accesso l’Inps ha chiarito che il lavoratore non deve necessariamente percepire materialmente ad es. la NASPI ma semplicemente essere titolare del diritto.
Sanzioni
In caso di mancata formazione, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione agevolata versata e quella dovuta, con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine dell’apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con aggravio delle sanzioni civili. La prescrizione è quinquennale, quindi l’Ispettorato del lavoro può recuperare i contributi non versati relativi ai precedenti cinque anni.
Recesso unilaterale dell’apprendista
L’articolo 41, del Dlgs 81/2015 definisce l’apprendistato come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. L’articolo 42, comma 4, però consente il recesso solamente al termine del periodo di apprendistato. Non vengono quindi disciplinate le dimissioni da parte dell’apprendista. Secondo gli esperti del Sole 24 ore, dato che nel contratto a tempo indeterminato è sempre consentito al lavoratore di dare le dimissioni , cio è possibile anche nel contratto di apprendistato ma il datore di lavoro potrebbe chiedere il recupero delle spese sostenute per la formazione che vanno provate, ma potrebbero essere determinate anche da parte della contrattazione collettiva oppure nel contratto individuale in maniera forfettaria.
I contro dell’apprendistato
Il contratto di apprendistato non ha degli specifici aspetti contro al suo utilizzo, ma è meglio scandagliare alcune sfaccettature di questo rapporto, per accertarsi di aver scelto in modo ponderato.
Per quanto concerne le dimissioni dell’apprendista, possono avvenire senza alcuna motivazione né preavviso durante il periodo di prova: basterà inoltrare una comunicazione scritta al datore di lavoro; se invece la situazione si presenta durante il periodo formativo: l’apprendista può dimettersi senza alcuna motivazione, ma dovrà rispettare i termini di preavviso del CCNL cui fa riferimento.
Il recesso è esercitabile soltanto al termine del periodo formativo, e solo nel giorno coincidente con il termine del periodo di apprendistato, con preavviso ma senza obbligo di motivazione.
A differenza del contratto di tirocinio, chi sta prendendo parte a un percorso di apprendistato matura le ferie come tutti i dipendenti assunti; il numero di ferie, e permessi spettanti sono stabiliti dal CCNL.
Degno di nota, anche il fatto che in caso di malattia o altra ragione involontaria di sospensione dell’apprendistato che vada oltre i 30 giorni, l’apprendista ha il diritto di prolungare il suo periodo di formazione.
Diritti del lavoratore apprendista assunto con contratto di apprendistato
L’apprendista ha diritto alla copertura assicurativa contro malattie anche professionali e assistenziale in caso di malattia e di maternità.In caso di malattia o di altra causa di sospensione involontaria dell’apprendistato superiore a 30 giorni, l’apprendista può prolungare il periodo di apprendistato.
Ha diritto altresì anche all’assicurazione che copre il rischio di invalidità, la vecchiaia e gli infortuni cagionati sul luogo di lavoro;
L’apprendista avrà diritto anche alla copertura previdenziale mediante il versamento dei contributi INPS, anche se vedremo dopo che questi sono agevolati per la quota che il datore di lavoro dovrebbe versare se si parlasse di qualsiasi altro lavoratore. Nella Manovra di Bilancio 2019 si prevede lo sgravio contributivo per 3 anni per le assunzioni di apprendisti dal primo gennaio 2020.
L’apprendista ha diritto anche all’assegno per il nucleo familiare e agli ammortizzatori sociali non ordinari come la Naspi.
Novità 2021: sgravio e compatibilità con abilitazioni
La legge di bilancio 2020 (legge 160 del 27.12.2019 ) aveva introdotto una ulteriore agevolazione contributiva per l’anno 2020 con le seguenti caratteristiche:
- sgravio contributivo totale triennale
- per le assunzioni in apprendistato di 1 livello (duale) , solo se effettuate da microaziende (fino a 9 dipendenti )
- dal 1 gennaio al 31 12 2020.
Si sottolinea che per le aziende sopra i 9 dipendenti le aliquote per l’apprendistato duale sono quelle indicate nel paragrafo 3.
Nel corso della conversione in legge del decreto Ristori (137/2020) è stato approvato un emendamento. L’agevolazione è stata confermata anche per il 2021.
Le istruzioni sono state emanate dall’INPS nella circolare n. 87 del 18.6.2021. L’istituto ricorda ricorda che lo sgravio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. Per gli anni di contratto successivi al terzo, invece, resta ferma l’aliquota contributiva del 10%.
Cosa dice l’Ispettorato del lavoro
Nella nota dell’Ispettorato del lavoro n. 873 2021 viene ribadito che il contratto di apprendistato può essere compatibile con titoli abilitanti per determinate professioni (ad es. con riferimento all’abilitazione all’insegnamento o all’attività di estetista o di assistente odontoiatrico come nel caso oggetto di chiarimenti ). Posto che di tale situazione il datore tenga presente nella definizione del piano formativo individuale che deve essere coerente con l’esigenza dell’impresa ma anche prevedere uno sviluppo di competenze diverse ed ulteriori, anche integrative.
La nota chiarisce infatti che “Il possesso dell’abilitazione non esclude l’assunzione dell’Assistente di studio odontoiatrico con contratto di apprendistato professionalizzante, potendo portare ad una modulazione del percorso formativo, eventualmente ridotto, che tenga conto delle competenze acquisite nel corso della formazione già effettuata e della disciplina regionale di riferimento in relazione alla durata ed ai contenuti dell’offerta formativa pubblica di base e trasversale, determinata sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione”.
Retribuzione base per un contratto di apprendistato
Gli apprendisti possono avere una retribuzione inferiore rispetto agli altri lavoratori adibiti alle stesse mansioni. L’apprendista infatti, può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. In alternativa, è possibile stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio. La retribuzione non può essere a cottimo o a incentivo. Oltre al particolare sistema retributivo, è previsto un trattamento contributivo agevolato.
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