Vediamo tutto ciò che c’è da sapere per quanto riguarda il divieto di sosta, sulla possibilità di contestare una multa e come agire nel caso
La sosta del veicolo in un’area non autorizzata può sfociare in delle contravvenzioni non sempre leggere. Cosa dice il Codice della Strada a tal proposito.
Il divieto di sosta è probabilmente l’infrazione più comune agli italiani ed è disciplinata dall’articolo 158 del Codice della Strada. Spesso in maniera erronea si confonde con il divieto di fermata (per cui vige la medesima normativa), che consiste nel parcheggio e nell’arresto del veicolo in un determinato posto in cui non si è autorizzati a farlo.
In generale scatta la contravvenzione per divieto di sosta quando si parcheggia l’auto sui passi carrabili, sui marciapiedi, sulle strisce pedonali, sulle piste ciclabili, in seconda fila, nei posti riservati ai disabili e vicino a incroci, semafori e segnaletica stradale di tipo verticale.
Multa per divieto di sosta: quando contestare legittimamente il verbale
Questi sono solo alcuni dei casi ricompresi, probabilmente quelli con cui ci ritroviamo a fare i conti giornalmente. Nonostante le regole siano piuttosto chiare, in alcuni casi gli utenti della strada non digeriscono il pena pecuniaria e decidono di contestarla.
In linea di massima non è un’azione semplice da compiere e magari porta ad un nulla di fatto. Esistono però delle situazioni che fanno perdere l’ago della bilancia da parte dell’automobilista e che quindi danno pieno diritto ad attuare una protesta.
Ciò è possibile se sono presenti dei vizi formali (errori o mancanze che ci sono nel verbale della multa per divieto di sosta) o dei vizi sostanziali (errori nei fatti che hanno portato alla sanzione).
Multa per divieto di sosta: ecco quando non dovremo pagare
Qualora sussistano gli elementi sopracitati non resta che attuare la contestazione. Ciò può essere fatto esclusivamente attraverso tre modalità: ricorso in autotutela, ricorso al Prefetto, Ricorso al Giudice di Pace.
Insomma, quando viene comminata una sanzione per l’inosservanza del divieto oggetto della questione, non è detto che debba essere pagato obbligatoriamente. In qualche caso la si può fare franca.