Il conto cointestato prevede una serie di cavilli burocratici che bisogna conoscere accuratamente onde evitare clamorosi errori. Vediamo quali operazioni non sono consentite
Un elemento da tenere in grande considerazione quando si parla di conti cointestati è la firma congiunta e disgiunta. Può essere determinante in alcune circostanze.
Il conto corrente cointestato è quella tipologia di contratto stipulato tra un istituto di credito e due o più persone che ne diventano titolari. Spesso e volentieri si tratta di una formula sottoscritta da moglie e marito, anche quando tra i due vige la separazione dei beni.
Solitamente i cointestatari si spartiscono il diritto di svolgere operazioni di accredito e addebito del conto condividendone solidalmente la responsabilità. Al contempo però un interrogativo sorge spontaneo: i titolari possono sempre effettuare le medesime operazioni?
Conto cointestato: tutto quello che moglie e marito NON possono fare
Ad onor del vero no e uno dei principali motivi risiede nella firma. Se è congiunta qualsiasi movimento deve essere compiuta con la sottoscrizione di tutti gli intestatari. Nel caso in cui fosse disgiunta, ognuno può compiere azioni in maniera individuale.
Inoltre bisogna specificare che i redditi derivanti dal lavoro di ciascuno dei cointestatari sono di proprietà esclusiva di chi li versa sul conto. Medesimo il discorso per quanto concerne le pensioni di invalidità o da risarcimenti per danno, a prescindere dal fatto che questi siano depositati sul conto cointestato.
Fino a qui è tutto piuttosto chiaro ed in linea con i principi di questo strumento. Ciò che però in pochi considerano è la revoca della cointestazione. Nel caso si voglia recedere dal conto (ad esempio una coppia in procinto di separarsi) tutte le parti in causa devono essere d’accordo nel chiudere il conto e il rapporto con la banca.
Conto cointestato, il tipo di firma è decisivo: basta poco per cambiare tutto
Non si può fare singolarmente, quindi o c’è una condivisione tra le parti o il conto continuerà ad esistere. Qualora uno dei cointestatari venga a mancare, anche nei conti a firma disgiunta, i superstiti non possono prelevare quanto versato dalla persona deceduta. La legge prevede che bisogna aspettare la definizione delle pratiche di successione. Potrebbero esserci di mezzo altri eredi interessati.