L’Inps ha comunicato le novità inerenti la Naspi 2022. Vediamo nel dettaglio cosa cambia e cosa bisogna aspettarsi per l’anno appena iniziato
La Naspi è destinata a cambiare profondamente nel 2022. Sono previste diverse innovazioni che possono essere di grande aiuto per i percettori
La Legge di Bilancio 2022 ha in serbo dei cambiamenti anche per quanto concerne la Naspi, l’indennità per coloro che hanno perso il lavoro involontariamente. Il sussidio infatti è diventato più accessibile visto che è stato eliminato il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio della disoccupazione.
Questa però è solo una delle tante novità in merito visto che è stata ampliata la platea di coloro che possono avere accesso al servizio. Finora la Naspi era destinata ai lavoratori con rapporto subordinato che hanno perso l’occupazione per cause a loro non imputabili, oltre che agli apprendisti, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e ai dipendenti a tempo pieno della Pubblica Amministrazione.
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Dal 1 gennaio 2022 è stata estesa anche agli operai agricoli a tempo determinato delle cooperative che trasformano o manipolano prodotti derivanti dall’agricoltura. La suddetta data segna anche l’inizio dello slittamento delle riduzioni, ciò comporta una quota di indennità maggiore rispetto a quanto previsto.
La decurtazione degli importi nella misura del 3% si applicherà dal primo al sesto giorno del sesto mese di fruizione e non più dal quarto. Per coloro che hanno compiuto oltre 55 anni, la riduzione decorrerà dall’ottavo mese.
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Sono esclusi dalla prestazione i disoccupati che non hanno mai lavorato e coloro che hanno cessato il lavoro a seguito di dimissioni volontarie. Esiste però un’eccezione in quest’ultimo caso che riguarda “la giusta causa”, ovvero quando la richiesta di recedere dal contratto di lavoro è dovuta a dei comportamenti non propriamente idilliaci da parte del datore.
Stesso dicasi per le dimissioni per il periodo di maternità, licenziamento disciplinare, licenziamento per accettazione dell’offerta di conciliazione e risoluzione del contratto per rifiuto del trasferimento.