Naspi 2022: la novità annunciata dall’Inps fa impazzire i beneficiari

L’Inps ha comunicato le novità inerenti la Naspi 2022. Vediamo nel dettaglio cosa cambia e cosa bisogna aspettarsi per l’anno appena iniziato

La Naspi è destinata a cambiare profondamente nel 2022. Sono previste diverse innovazioni che possono essere di grande aiuto per i percettori

Naspi 2022
Fonte Web

La Legge di Bilancio 2022 ha in serbo dei cambiamenti anche per quanto concerne la Naspi, l’indennità per coloro che hanno perso il lavoro involontariamente. Il sussidio infatti è diventato più accessibile visto che è stato eliminato il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio della disoccupazione. 

Questa però è solo una delle tante novità in merito visto che è stata ampliata la platea di coloro che possono avere accesso al servizio. Finora la Naspi era destinata ai lavoratori con rapporto subordinato che hanno perso l’occupazione per cause a loro non imputabili, oltre che agli apprendisti, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e ai dipendenti a tempo pieno della Pubblica Amministrazione. 

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Dal 1 gennaio 2022 è stata estesa anche agli operai agricoli a tempo determinato delle cooperative che trasformano o manipolano prodotti derivanti dall’agricoltura. La suddetta data segna anche l’inizio dello slittamento delle riduzioni, ciò comporta una quota di indennità maggiore rispetto a quanto previsto.

La decurtazione degli importi nella misura del 3% si applicherà dal primo al sesto giorno del sesto mese di fruizione e non più dal quarto. Per coloro che hanno compiuto oltre 55 anni, la riduzione decorrerà dall’ottavo mese.

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Sono esclusi dalla prestazione i disoccupati che non hanno mai lavorato e coloro che hanno cessato il lavoro a seguito di dimissioni volontarie. Esiste però un’eccezione in quest’ultimo caso che riguarda “la giusta causa”, ovvero quando la richiesta di recedere dal contratto di lavoro è dovuta a dei comportamenti non propriamente idilliaci da parte del datore.

Stesso dicasi per le dimissioni per il periodo di maternità, licenziamento disciplinare, licenziamento per accettazione dell’offerta di conciliazione e risoluzione del contratto per rifiuto del trasferimento.

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