L’anticipo della pensione ordinaria per invalidità è un diritto riconosciuto. Ma solo in caso di una percentuale pari all’80%. E c’è chi ne resta fuori.
Non è un trattamento di invalidità specifico ma una semplice deroga del requisito anagrafico previsto. Si parla della pensione anticipata per riduzione della capacità lavorativa.
L’assegno ordinario di invalidità, così come le pensioni di vecchiaia anticipate, figurano fra i diritti riconosciuti per tutti i lavoratori con riduzione della capacità sopravvenuta nel corso dell’attività. Spesso, tuttavia, non sempre gli aventi diritto hanno contezza dell’effettiva correlazione fra tutte le varie misure. Specie in merito ai requisiti utili per ottenerle. Gli esperti del sito laLeggepertutti.it hanno cercato di fare chiarezza sul quadro complessivo, proprio in quanto i dipendenti con riduzione della capacità relativa possono sommare le prestazioni, anche nel caso della pensione di invalidità anticipata.
Attualmente, i requisiti sono fissati in un minimo anagrafico di 67 anni e 20 di contributi, 15 per chi beneficia di deroghe particolari. L’importo del trattamento, invece, si attesta ad almeno 1,5 volte l’assegno sociale, in riferimento ai lavoratori che applicano il calcolo esclusivamente con sistema contributivo. La pensione di vecchiaia anticipata per ragioni di invalidità, invece, può essere ottenuta con un requisito anagrafico decisamente inferiore, ovvero 56 anni per le donne e 61 per gli uomini. La finestra resta invece di 12 mesi, con requisiti adeguati alla speranza di vita. Il che ha portato a una risalita leggera dei requisiti rispetto ai precedenti (55 e 60).
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All’anticipo della pensione di vecchiaia possono accedere anche i dipendenti del settore privato, purché iscritto all’Assicurazione generale obbligatoria Inps o ai fondi sostitutivi della stessa. La contribuzione, inoltre, dovrà essere già sussistente al 31 dicembre 1995. E l’accumulo dovrà aver raggiunto almeno 20 anni, al netto di particolari deroghe che consentono di accedere all’anticipo con soli 15 anni, mentre l’invalidità pensionabile dovrà essere perlomeno dell’80%. L’accertamento del requisito di invalidità sarà necessario al fine delle norme disciplinanti le gestioni previdenziali dell’Inps. Chi è iscritto all’Assicurazione obbligatoria, si vedrà accertata la capacità di lavoro in occupazioni che si confanno alle attitudini. Saranno gli uffici sanitari dell’Inps a verificare lo status del richiedente.
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C’è tuttavia qualche eccezione. Fra chi non può accedere all’anticipo della pensione per invalidità, figurano i lavoratori autonomi o dipendenti pubblici. Potranno farlo esclusivamente nel caso in cui il trattamento sia perfezionato con la contribuzione accreditata nel Fondo pensione o nei fondi sostitutivi. Un’ulteriore possibilità è data dal prepensionamento, ovvero un trattamento speculare a quello della pensione di accompagnamento, l’assegno straordinario, l’espansione o l’isopensione. Tale possibilità figura tuttavia per raggiungere la pensione ordinaria, non l’anticipo per invalidità. In pratica, una misura escluderebbe l’altra.