In un conto cointestato marito e moglie possono effettuare le stesse operazioni? La risposta non è così scontata.
Il conto corrente, mezzo utilissimo per soddisfare le esigenze quotidiane di una famiglia o di una coppia, si può rivelare un’arma a doppio taglio, non solo in caso di separazione. Esistono alcune operazioni, infatti, che non possono essere eseguite dalle parti interessate. Ecco tutto quello che c’è da sapere per evitare di ritrovarsi il conto prosciugato.
Conto cointestato: differenze firme congiunte e firme disgiunte
Andare in Banca e aprire un conto corrente è una pratica divenuta ormai indispensabile. Che si tratti di individui, coppie conviventi, marito e moglie oppure soci in affari, pensare ad un conto cointestato viene quasi naturale. Si tratta di una formula molto comoda, soprattutto per le famiglie, perché consente di gestire in un unico spazio entrate e uscite, e di tenere d’occhio il bilancio. Ma come in tutte le cose, ci sono vantaggi e svantaggi. Ad esempio, molti non conoscono la differenza tra firme congiunte e firme disgiunte, ed è facile combinare dei pasticci, soprattutto quando si pensa che l’amore (o l’affinità con un partner lavorativo) possa ovviare a qualsiasi problematica.
Presi dai buoni propositi, infatti, i coniugi che aprono un conto corrente cointestato spesso non sanno a cosa vanno incontro. Se stipulano un contratto a firme congiunte, infatti, qualsiasi operazione bancaria NON potrà essere fatta individualmente ma serviranno appunto le firme e quindi il consenso di entrambi i titolari del conto. Ad esempio per fare un bonifico, un assegno, un prelievo eccetera. Con le firme disgiunte, invece, il conto corrente potrà essere il salvadanaio, ad esempio, di entrambi gli stipendi o di altre entrate, ma ogni coniuge avrà la libertà di eseguire operazioni senza che l’altro debba dare il permesso. Ma ci sono cose che in ogni caso NON si possono fare nemmeno con le firme disgiunte.
Conto cointestato, cosa NON può fare il delegato
In un rapporto di conto corrente cointestato può figurare anche la parte “delegata”. Cosa significa questa attribuzione? Siccome una delle situazioni più comuni del conto cointestato è la coppia/famiglia, si può trovare il caso di marito e moglie che hanno il conto a firma disgiunta e uno o più figli maggiorenni con “delega”. In questo caso non significa che i titolari del conto siano ANCHE i figli, ma che essi possono comunque effettuare alcune operazioni.
A differenza dei cointestatari, però, il delegato NON è titolare delle somme depositate sul conto, e quindi non è nemmeno creditore o debitore in solido dei saldi del conto. Il delegato può effettuare bonifici o prelievi ma NON può chiudere ad esempio il conto corrente, cosa che possono fare separatamente i coniugi in caso di firma disgiunta. Infine, altro fattore che NON permette totale libertà al delegato è il fatto che la delega è revocabile per qualsiasi ragione e in qualsiasi momento da parte del/dei titolari del conto, che non sono tenuti nemmeno ad informare il delegato.
Cointestatari del conto corrente a firma disgiunta: cosa NON possono fare
Una volta compreso che due partner, o marito e moglie, possono unire i rispettivi introiti per il bene familiare ed eseguire determinate operazioni, è necessario comprendere fino in fondo dove può arrivare questa libertà. Perché esistono dei limiti stabiliti per Legge. Partiamo ad esempio dai redditi derivanti dal lavoro di ciascuno dei coniugi: per legge, questi sono di proprietà esclusiva del lavoratore che li versa sul conto. Diverso è il caso in cui avviene una separazione, dove sono ammesse le divisioni al 50%, ma contemplate solamente ai fini della continuazione del benessere familiare.
Sempre per Legge però, e più precisamente secondo l’articolo 179 del Codice Civile, i redditi provenienti da pensioni di invalidità o da risarcimenti per danno/infortunio NON sono prelevabili dal cointestatario del conto. A questa tipologia di divieto, si aggiunge l’impossibilità di prelevare/usare somme di denaro che derivano da eredità. Insomma, chi possiede un gruzzoletto lasciato dalla Zia in America può tirare un sospiro di sollievo, perché nemmeno in caso di separazione potrà essere “arraffato” dal coniuge.
Chiusura del conto o revoca della cointestazione?
Un altro aspetto da chiarire, quando si parla di cose che i cointestatari non possono fare, è proprio la revoca della cointestazione. In caso ad esempio di firme disgiunte, marito o moglie possono chiudere il conto ma NON cambiare la natura del conto cointestato. Insomma, se si vuole tornare indietro dalla modalità di utilizzo in comune dei beni mobili, è obbligatorio chiudere il rapporto in essere con la banca e crearne uno nuovo.
Cosa non si può fare in caso di decesso di uno dei due cointestatari
Un’altra questione emerge quando sfortunatamente uno dei due titolari del conto corrente muore. In questo caso, anche se le firme sono disgiunte, il cointestatario che rimane in vita NON può prelevare tutto ciò che era stato versato dal partner. Prima di tutto, perché è necessario attendere la pratica della successione. Ma anche dopo, la legge parla chiaro. All’erede viene concesso il 50% dei beni mobili se vi sono altri eredi in lizza. Solamente dimostrando che non vi siano altri “impedimenti”, il cointestatario potrà utilizzare a proprio piacimento il denaro del deceduto che è rimasto nel conto.
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Il caso del partner che non lavora
Un’ultima casistica, che però accade spesso, è quando il conto è cointestato tra marito e moglie ma uno dei due partner non lavora, o comunque non versa lo stipendio su quel conto. Finché le parti sono in accordo, e se sono in essere firme disgiunte, ognuno dei due partner può usare il soldi per il bene della famiglia, ma la legge stabilisce, sempre con l’articolo 177 del Codice Civile, che solamente il coniuge che produce reddito da lavoro è pienamente titolare delle somme depositate in banca. Anche in caso di comunione dei beni. Di conseguenza potrebbe capitare che il titolare del reddito spenda tutto quanto e l’altro NON potrebbe opporsi. Solamente in caso di separazione, la quota di denaro presente in banca potrà essere spartita (con le eccezioni di cui sopra) al 50%, per tutelare il benessere familiare.