Occhio all’incidenza in busta paga dei permessi e congedo straordinario di cui possono beneficiare i lavoratori dipendenti che assistono un familiare con legge 104.
Conciliare gli impegni lavorativi con quelli famigliari risulta spesso complicato. Lo sanno bene coloro che si ritrovano, ad esempio, nella situazione di dover assistere un proprio famigliare, in quanto non autosufficiente. In tale ambito, pertanto, è bene ricordare, che giungono in nostro aiuto delle misure ad hoc, come ad esempio la possibilità di poter usufruire di tre giorni di permesso al mese retribuiti e il congedo straordinario di due anni grazie alla Legge 104.
Due misure particolarmente importanti, volte a garantire un valido sostegno a favore dei lavoratori che assistono un familiare con disabilità grave, che presentano regole e requisiti diversi tra loro. Proprio per questo motivo non stupisce che vi possano essere molti dubbi in merito, come ad esempio l’incidenza di queste due misure in busta paga. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.
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Legge 104, occhio ai permessi e congedo straordinario in busta paga: cosa c’è da sapere
Considerati diritti incomprimibili, qualche tempo fa abbiamo visto che è meglio non abusare dei permessi e congedo straordinario con Legge 104 in quanto si rischia di dover fare i conti con delle gravi conseguenze. Proprio soffermandosi su queste due misure è bene ricordare che in entrambi i casi si tratta di assenze retribuite a carico dell’istituto di previdenza sociale, il cui importo viene anticipato dal datore di lavoro.
Ma non solo, questi periodi di assenza permettono di maturare la contribuzione figurativa utile al pensionamento. Allo stesso, come già detto, presentano regole e requisiti diversi. Ne consegue, pertanto, che anche l’incidenza in busta paga risulti alquanto differente a seconda che si usufruisca dei tre giorni di permesso al mese, piuttosto che del congedo straordinario di massimo due anni, se convivente.
Legge 104, ecco come i permessi incidono in busta paga
Entrambe le misure sono state introdotte al fine di garantire un valido aiuto a tutti coloro che assistono un familiare disabile con handicap grave. Entrando nei dettagli è bene sapere che i permessi legge 104 consistono in pratica in tre giorni di permesso al mese, anche in modalità frazionata a ore. Ovvero 2 ore di permesso nel caso in cui si tratti di un contratto di lavoro di 6 ore lavorative al giorno.
Per poter usufruire di questa misura bisogna provvedere a fare apposita richiesta all’Inps. È bene inoltre sapere che non bisogna necessariamente essere conviventi per poter usufruire di questi permessi, che possono essere richiesti dal coniuge, convivente di fatto, o parente o affine al secondo grado di parentela. Ma non solo, può farne richiesta anche un parente o affine al terzo grado di parentela nel caso in cui i soggetti prima citati siano affetti da patologie invalidanti oppure abbiano compiuto 65 anni o siano deceduti.
Per quanto riguarda l‘importo è pari a quello della retribuzione. Durante il periodo in cui si fruisce di tali permessi, inoltre, maturano ugualmente i ratei delle ferie, così come l’anzianità di servizio, la tredicesima e, se prevista, la quattordicesima.
Legge 104 e congedo straordinario: attenti ai requisiti e ai ratei che non maturano
A differenza dei permessi Legge 104, il congedo straordinario presenta delle regole più rigide. Come già detto è possibile usufruire di tale misura per un periodo massimo di due anni, che possono essere anche frazionati. A differenza dei permessi, inoltre, nel caso del congedo straordinario è necessario convivere con il famigliare a cui si deve prestare assistenza. Requisito, quest’ultimo, che risulta soddisfatto anche in caso di residenza temporanea.
Ma non solo, bisogna rispettare il diritto di priorità familiare che, entrando, nei dettagli è il seguente:
- coniuge convivente e convivente di fatto;
- subentrano, in caso di mancanza, affetto da patologie invalidanti o decesso, i genitori;
- a seguire si annoverano i fratelli conviventi;
- poi parente o affine al terzo grado sempre se convivente, in caso di mancanza, affetto da patologie invalidanti o decesso;
- per finire il figlio non ancora convivente con la persona non autosufficiente. Questo a patto che vada a convivere con il genitore da assistere, sempre nel caso in cui gli altri famigliari poc’anzi citati risultino mancanti o affetti da patologie invalidanti.
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Per quanto riguarda la questione soldi, inoltre, è bene sapere che coloro che usufruiscono del congedo straordinario hanno diritto a una retribuzione pari all’ultima percepita prima di sospendere l’attività lavorativa. Anche in questo caso maturano i contributi figurativi. Non maturano, invece, i ratei per la tredicesima e, se prevista, per la quattordicesima, così come non maturano i ratei delle ferie e del trattamento di fine servizio o fine rapporto.