E’ possibile che l’Inps proceda a una revoca dell’Assegno ordinario di invalidità? Non solo questioni burocratiche: ecco cosa può succedere.
Nello stesso modo in cui si maturano dei diritti per particolari agevolazioni, esiste la possibilità che questi vengano rimossi una volta concessi? Per alcune prestazioni, teoricamente, non dovrebbero esserci particolari problemi. Ad esempio, per quanto riguarda l’assegno ordinario di invalidità, si parla di una prestazione previdenziale riconosciuta a un lavoratore il quale si è ritrovato a fare i conti con una riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi. Si tratta di un beneficio con durata triennale, con possibilità di rinnovo al termine della scadenza. Anzi, in caso di aggravamento delle condizioni, l’agevolazione potrebbe essere ulteriormente rafforzata.
L’Inps, infatti, si concede la facoltà di procedere a una revisione, non solo nel caso di scadenza. L’obiettivo, infatti, è determinare se la patologia (o malattie specifiche) persista ancora e in quale misura. Questo, chiaramente, porta a ritenere come l’assegno di invalidità continui a essere erogato nel momento in cui i requisiti che lo hanno determinato siano invariati o accresciuti. La revoca è determinata naturalmente dal caso opposto. Un caso esemplificativo è offerto da Money.it, a fronte di una richiesta di chiarimenti su un percettore che ha visto l’assegno revocato dopo dieci anni, senza ragione apparente.
Assegno di invalidità, quando può scattare la revoca
Come detto, le uniche circostanze possono essere dettate dalla cessazione delle condizioni che hanno determinato l’agevolazione. Una situazione abbastanza inusuale, considerando che una condizione di invalidità porta quasi sempre a un prolungamento nel tempo dell’indennità. Tuttavia, a fronte della difficoltà di un recupero della capacità lavorativa in presenza di determinate patologie, esistono delle possibilità di revoca ben più prossime. L’Inps, infatti, potrebbe convocare il titolare a una visita di revisione e questi non presentarsi senza apporre giustificazioni, provocando così la sospensione. La quale, per la precisione, scatterebbe dal primo giorno del mese successivo a quello della mancata visita.
Per poter far questo, però, l’Inps dovrà procedere a una visita di revisione, o meglio, alla sua richiesta. Senza ricevere convocazioni specifiche e incorrendo ugualmente in una sospensione, il titolare dell’assegno di invalidità potrà inoltrare ricorso amministrativo. In tal modo, l’Inps sarebbe obbligato a sottoporre il richiedente a una verifica medico/legale per appurare la sussistenza delle condizioni che hanno determinato l’invalidità stessa. O la loro cessazione. Senza risposta entro 90 giorni, il ricorso va considerato rigettato e il titolare potrà agire tramite Tribunale. Prima di far questo, meglio però verificare medicalmente la presenza dei requisiti. In caso il Tribunale dovesse rigettare il ricorso, il titolare dovrà sostenere le spese legali.